Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 850 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, si applica anche all’azione esecutiva proposta davanti al giudice amministrativo. L’Amministrazione che ometta di dare esecuzione al giudicato è tenuta al pagamento delle somme liquidate, oltre interessi legali, nel termine assegnato dal giudice. La nomina del commissario ad acta è giustificata sin dall’origine per l’ipotesi di protratta inottemperanza. L’inerzia seriale dell’Amministrazione in materia di cause di lavoro dei docenti legittima la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti competente.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla corresponsione di un risarcimento del danno per reiterazione dei contratti. Il titolo liquidava una somma in capitale, oltre accessori.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, interessi legali compresi, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Collegio afferma che tale termine, previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Non vi è, inoltre, contestazione sull’omessa ottemperanza.
Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione ai giudicati civili per le cause di lavoro dei docenti non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.
Nota della Redazione
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