Discarico del conto giudiziale del cassiere sanitario conforme alle indicazioni della Corte (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 34 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato quando la rispondenza del conto giudiziale alle indicazioni di redazione già formulate dalla Corte sia stata verificata in sede di revisione, senza che occorra una specifica e ulteriore analitica verifica. Il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Quando il decreto presidenziale di designazione non richieda più tale verifica e l’attività istruttoria sia destinata ad altre figure di agenti contabili, il Collegio può fondare il discarico sulla già accertata conformità del conto alle pregresse indicazioni. La valutazione di condivisibilità della relazione del giudice designato integra il presupposto del provvedimento di discarico.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dal cassiere di un’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio finanziario 2013, ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico del conto.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato richieste conformi alla relazione del giudice relatore. La questione giunge così davanti al Collegio per la pronuncia sul discarico.
La Motivazione della Corte
Il giudice designato ha fondato la proposta di discarico su una serie di rilievi. La Corte, con rispettive pregresse sentenze-ordinanze, aveva formulato indicazioni in ossequio al principio secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito a tali pronunce, l’attività di revisione aveva costantemente riscontrato la rispondenza alle indicate prescrizioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. La verifica di tale rispondenza non risulta però più richiesta nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025.
Il giudice designato ha quindi osservato che, alla luce di tale decreto e della prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione di siffatta analitica verifica. Non si rinvengono, del resto, plausibili ragioni per non reputare che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame.
Il Collegio, ritenendo condivisibile la prospettazione del giudice designato e relatore, ha affermato che non sussistono condizioni ostative a pronunciare il discarico. Il conto è pertanto discaricato, senza luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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