Conteggio dei sindaci di società partecipata dopo la caduta della legge regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 216 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale impedisce di fondare su quella disposizione la legittimazione passiva nel giudizio di conto. Esclusa la qualifica ex lege, non può configurarsi un agente contabile di fatto in capo a chi non ha avuto il maneggio delle partecipazioni. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile per difetto del requisito formale minimo della sottoscrizione del conto e per assenza di un valido atto di parifica, non essendo il conto stesso imputabile ad alcun soggetto legittimato. La dichiarazione di improcedibilità non definisce la regolarità della gestione: l’amministrazione è tenuta ad acquisire il conto dal soggetto che ha effettivamente maneggiato le partecipazioni.
Il Fatto
Il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, presentato da un’agente contabile che rivestiva la carica di componente del collegio sindacale di una società a partecipazione regionale. La relazione segnalava una serie di irregolarità: l’apposizione sul conto della dicitura di conformità informatica senza sottoscrizione digitale; le medesime criticità sul decreto di parifica; l’assenza della qualifica di agente contabile alla luce della Corte cost. n. 59/2024.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno compariva per l’agente contabile e per l’amministrazione. Il Pubblico Ministero non osservava nulla e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il conto giudiziale dell’esercizio 2018 non risulta, di fatto, sottoscritto. È quindi accertata l’assenza del requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.
Risulta parimenti fondato il secondo profilo di improcedibilità, costituito dall’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale del conto. Sul punto il Collegio richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Quanto alla qualifica di agente contabile, dagli accertamenti istruttori emerge che la consegnataria, nell’esercizio verificato, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società. La legge della Regione Calabria n. 22/2007 riconduceva tali soggetti alla qualifica di agenti contabili a materia, ma la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La caducazione della norma impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege. Non è sostenibile la tesi dell’agente contabile di fatto, perché difetta il maneggio delle partecipazioni: lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale presupponeva un obbligo di supporto all’esercizio dei diritti di azionista, non una gestione di valori.
Il giudizio è dunque dichiarato improcedibile. Poiché tale pronuncia non definisce la regolarità della gestione, i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio nel 2018. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti c.g.c., acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione, ferme le competenze della Procura erariale. Non si provvede sulle spese per la natura officiosa del giudizio, la fondatezza della decisione su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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