Sanatoria paesaggistica: chiusura loggia senza doppia conformità (TAR Liguria n. 727 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico è necessaria la doppia conformità urbanistica e paesaggistica. La chiusura di una loggia, mediante l’installazione di serramenti sui lati aperti, determina la creazione di un nuovo volume, con conseguente incremento della volumetria preesistente, configurando un intervento soggetto a permesso di costruire e non sanabile in via postuma ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il divieto di regolarizzazione postuma di nuovi volumi o superfici utili opera per tutte le istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, a prescindere dalla data di realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
La società ricorrente, usufruttuaria di un’unità immobiliare situata in zona vincolata paesaggisticamente, presentava al Comune un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, relativamente alla chiusura di una loggia con serramenti leggeri installati sui due lati aperti. Il Comune rigettava l’istanza, ritenendo l’intervento non sanabile in ragione della natura dei lavori e della loro esecuzione in area sottoposta a vincolo. Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ma ha dichiarato il ricorso infondato nel merito. Con riferimento al primo motivo, il Collegio ha chiarito che, per gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’accoglimento di un’istanza di accertamento di conformità richiede la sussistenza della doppia conformità urbanistica e paesaggistica. Il Comune non avrebbe quindi dovuto invitare il ricorrente a integrare la pratica, essendo il diniego vincolato in presenza di incrementi volumetrici.
Quanto al secondo e terzo motivo, il TAR ha richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interventi volti a chiudere un’area aperta e delimitata, come una loggia o un balcone, mediante l’installazione di pannelli in vetro, determinano la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della volumetria. Tale conclusione discende dall’ottica del risultato finale, che impone di considerare l’aumento di superficie e volumetria, anche quando la chiusura non implichi la copertura dell’area.
Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità della tolleranza costruttiva di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, rilevando che un incremento di volume, anche minimo, preclude la sanabilità paesaggistica e la stessa doppia conformità. Infine, ha ritenuto infondato l’ultimo motivo, affermando che la mancata presentazione dell’istanza di accertamento paesaggistico è circostanza assorbente, essendo il divieto di regolarizzazione postuma applicabile alle istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, indipendentemente dalla data di realizzazione dell’abuso.
Nota della Redazione
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