Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1588 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo azionato sia divenuto definitivo ed esecutivo e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore infruttuoso decorso, nomina un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il relativo compenso è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella a pena di decadenza, decorrendo il termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il Fatto
Una impresa sociale in liquidazione ha agito in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario, notificato e non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo. Il titolo condannava l’Amministrazione regionale al pagamento di una somma a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Non essendo intervenuto il pagamento, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta per il caso di protratta inerzia e la condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla definitività del decreto ingiuntivo — attestata da apposita certificazione di Cancelleria — e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
L’Amministrazione intimata, costituendosi, aveva riferito di aver avviato le procedure di legge per ottemperare, senza però concluderle. Tale circostanza ha confermato la perdurante inerzia e ha giustificato l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, fissando in ulteriori sessanta giorni il termine per l’intervento sostitutivo.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, il Tribunale ha stabilito che sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e che la parcella andrà presentata a pena di decadenza. Il dies a quo del termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta. È stato inoltre imposto al commissario il deposito telematico tramite la procedura P.A.T., mediante l’apposito modulo. Le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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