Conversione in decimi del punteggio dei titoli conforme al limite dei concorsi (TAR Lazio n. 2566 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici per titoli ed esami il punteggio complessivo attribuibile ai titoli non può superare un terzo del punteggio totale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, che costituisce disciplina generale applicabile in forza del rinvio contenuto nell’art. 11 del D.M. n. 107/2023. La clausola della lex specialis che richiama la Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 individua i titoli valutabili, non il loro peso rispetto alle prove. È pertanto legittima, non arbitraria, la conversione su base decimale del punteggio dei titoli operata dall’amministrazione per rispettare quel limite. La mancata prova dell’autorizzazione ministeriale a rilasciare titoli aventi valore legale, in capo all’ateneo che ha rilasciato il master al tempo del conseguimento, giustifica il mancato riconoscimento del titolo.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura riservata per dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, superando la prova di accesso con il punteggio di 65 e completando con profitto il corso intensivo di formazione e la prova finale. Con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09 agosto 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito approvava la graduatoria di merito, convertendo su base decimale il punteggio dei titoli; la candidata era collocata alla posizione n. 666 con il punteggio di 8,35.

La ricorrente impugnava quel decreto e il successivo Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024 di rettifica, deducendo la violazione dell’art. 9 del D.M. n. 107/2023, che non prevedrebbe alcuna conversione, e la lesione del legittimo affidamento, maturato sulla valutazione dei titoli secondo la Tabella A del D.M. n. 138/2017. Contestava inoltre la valutazione di due master, che, se riconosciuti, le avrebbero consentito una posizione utile per l’immissione in ruolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla conversione in decimi. Richiama le conclusioni già espresse dalla stessa Sezione in contenziosi analoghi, secondo cui il d.P.R. n. 487/1994 costituisce la disciplina generale di tutti i concorsi pubblici e l’art. 11 del D.M. n. 107/2023 lo richiama espressamente per quanto non previsto.

La regola dell’art. 8, comma 2, secondo cui ai titoli non può attribuirsi un punteggio superiore a 10/30 o equivalente, è letta come limite al peso dei titoli sul punteggio complessivo, e non solo rispetto alle altre prove. L’interpretazione è sostenuta da Cons. Stato, Sez. V, n. 1614 del 2015 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 4922 del 2013, che escludono una prevalenza assoluta dei titoli o delle singole prove.

Secondo il Collegio l’art. 9 del D.M. n. 107/2023 non deroga affatto alla disciplina generale sul peso dei titoli: si limita a richiamare la Tabella A del D.M. n. 138/2017 per individuare i titoli valutabili, nulla dicendo sul rapporto con il punteggio delle prove. Anzi, il rinvio all’art. 12 del medesimo decreto conferma che i titoli disponibili per la commissione sono 30 su un totale di 230, e dunque al di sotto della soglia generale.

La divisione del punteggio dei titoli per dieci risponde proprio all’esigenza di rispettare il tetto dell’art. 8, comma 2: diversamente operando, il rapporto titoli/prove sarebbe risultato superiore al limite inderogabile. L’amministrazione, conclude il Collegio, si è attenuta alla norma generale.

Quanto alla valutazione dei titoli, il master dichiarato in categoria A.6 non è stato riconosciuto perché l’ateneo che lo ha rilasciato non era riconosciuto dal MUR. Il Collegio osserva che l’autorizzazione ministeriale presuppone la valutazione positiva dell’ordinamento didattico e il possesso di requisiti verificati periodicamente: la documentazione prodotta dalla ricorrente non prova che, all’epoca del conseguimento, l’ateneo fosse autorizzato a rilasciare titoli aventi valore legale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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