Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1585 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta è ausiliario del giudice con incarico di natura intrinsecamente obbligatoria, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’incarico ha carattere sostitutivo: le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione inadempiente non integrano corretta esecuzione. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessa con l’effettivo soddisfo o con la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Le spese di lite seguono l’ordinario canone della soccombenza, commisurate alla natura delle questioni trattate.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo la condanna dell’amministrazione intimata a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto, in suo favore, il pagamento di somme a titolo di capitale, interessi e spese di lite. La sentenza era stata corretta con successiva ordinanza.

Il ricorrente ha documentato di aver notificato il titolo esecutivo all’istituto, a mezzo PEC, nel giugno 2025, senza ottenere l’adempimento. Da qui il ricorso per ottemperanza, deciso all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e che il ricorso va pertanto accolto. L’amministrazione intimata deve provvedere all’esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, n. 2039/2019. L’incarico è di natura sostitutiva: le attività di mero impulso verso gli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione.

Quanto al compenso, esso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiesta da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Il dies a quo non coincide con il deposito della relazione, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il decreto sarà trasmesso alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità per danno erariale.

Il collegio dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a favore del ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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