Ripristino autorimessa risalente e onere prova data edificazione (TAR Lombardia n. 1906 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi è atto di natura vincolata e prescinde da qualsiasi valutazione sulla buona fede o sulla risalenza dell’abuso. Grava sul destinatario dell’ingiunzione l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione del manufatto, al fine di dimostrare l’insussistenza dell’obbligo di previo titolo abilitativo. La mera risultanza catastale non è idonea, di per sé, a comprovare lo stato legittimo dell’opera, ove non si dia prova certa della data di edificazione e della consistenza originaria. La previsione dell’art. 9 della legge n. 122/1989 consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici, ma non esonera dall’obbligo di acquisire il titolo abilitativo. La rimessione in pristino ha natura reale e si applica anche a chi non ha commesso l’abuso.

Il Fatto

I ricorrenti acquistavano nel 2010 un’unità abitativa con annessa autorimessa situata al piano terreno dello stabile condominiale, con ingresso dal cortile interno. La proprietaria dell’unità confinante presentava nel 2023 un esposto al Comune, sostenendo che il manufatto non risultasse negli atti di fabbrica e che l’area fosse originariamente destinata a cortile comune.

Espletati i sopralluoghi e l’istruttoria, il Comune adottava l’ordinanza-ingiunzione del 15 settembre 2023, ordinando alla proprietà di demolire la soletta di copertura entro novanta giorni. I ricorrenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR, deducendo la risalenza dell’opera, l’applicabilità della legge Tognoli e la violazione del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio colloca l’edificazione dell’autorimessa nel segmento temporale compreso tra il 1907 e il 1939. L’immobile principale è munito di titolo edilizio dal 1907, mentre l’esistenza del manufatto risulta comprovata dal 1939 mediante la scheda catastale e la relativa planimetria.

Decisiva è la rilevazione, operata d’ufficio in applicazione del principio iura novit curia, della vigenza a Milano, dall’1 agosto 1921, di un regolamento edilizio che imponeva la denuncia delle opere edilizie per il rilascio del nulla osta. Ne deriva che, anche prima della legge n. 1150/1942, sussisteva un regime autorizzatorio, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Su tali presupposti, incombeva sui ricorrenti l’onere di dimostrare l’edificazione in epoca anteriore al regime autorizzatorio o l’esenzione. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di fornire elementi inconfutabili sull’epoca di realizzazione. La documentazione catastale non è sufficiente a comprovare lo stato legittimo, poiché non attesta la consistenza edilizia attuale.

Quanto alla legge Tognoli, la deroga agli strumenti urbanistici non esonera dalla preventiva acquisizione del titolo abilitativo. Né rileva l’affidamento dei proprietari: l’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure in caso di intervento tardivo, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.

La Corte respinge anche il secondo motivo. La rimessione in pristino non integra una sanzione in senso tecnico, ma un provvedimento di natura reale, che prescinde dalla responsabilità del proprietario e trova applicazione anche a carico di chi non abbia commesso la violazione. L’ordinanza risulta pertanto correttamente adottata nei confronti dei ricorrenti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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