Condono edilizio, legale conoscenza aliunde e soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 889 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione irregolare della richiesta di integrazione documentale nell’ambito del procedimento di condono edilizio non vizia il provvedimento di diniego qualora l’interessato abbia comunque acquisito legale conoscenza dell’atto aliunde, nel corso del procedimento. La mancata attivazione del soccorso istruttorio non integra eccesso di potere quando il privato sia stato posto in grado di conoscere l’esigenza istruttoria dell’amministrazione e non abbia richiesto alcuna proroga del termine. Il lungo silenzio serbato dall’amministrazione, pur illegittimo, non genera alcun affidamento legittimo alla conclusione favorevole del procedimento, dovendo l’interessato attivare i rimedi previsti avverso il silenzio inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente presentava al Comune di Palermo, nel novembre 2004, una domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003, relativa a un immobile destinato ad abitazione principale, corrispondendo gli oneri concessori e l’oblazione. Nel settembre 2021 l’amministrazione trasmetteva una richiesta di integrazione documentale, recapitata a mani di un terzo e non seguita dall’invio della raccomandata. Nel marzo 2024 il Comune notificava alla ricorrente la comunicazione di adozione di provvedimento negativo, indicando quale causa l’omesso riscontro alla richiesta di integrazione. Con provvedimento n. 14 del 17 maggio 2024 l’istanza di sanatoria veniva dichiarata improcedibile e denegata.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 139 c.p.c. per l’invalidità della notifica, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la violazione del principio del legittimo affidamento in ragione del lungo tempo trascorso tra avvio e conclusione del procedimento. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, il TAR rileva che la richiesta di integrazione documentale non era stata validamente notificata, perché la consegna a mani del terzo non era stata seguita dall’invio della raccomandata. La circostanza, tuttavia, non determina l’illegittimità del diniego: la comunicazione di avvio del procedimento era stata validamente conosciuta aliunde dalla parte privata, in particolare in occasione dell’accesso compiuto in seguito al preavviso di diniego, come ammesso dalla stessa ricorrente.
Il Tribunale valorizza due ulteriori circostanze. Anzitutto, la ricorrente ha avuto piena contezza del motivo posto a base della posizione negativa dell’amministrazione, poiché il preavviso di diniego del marzo 2024, correttamente notificato, indicava espressamente la mancanza di documentazione. In secondo luogo, nemmeno nel giudizio sono stati depositati i documenti richiesti e indicati come mancanti ai fini dell’istruttoria. Il motivo è dunque infondato perché articolato su un piano meramente formalistico, senza considerare i fatti rilevanti ai fini della legale conoscenza emersi nel rapporto amministrativo.
Le stesse considerazioni sorreggono il rigetto del secondo motivo. Poiché l’interessata ha avuto legale conoscenza della posizione dell’amministrazione, questa non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio. Non risulta inoltre agli atti la prova che la ricorrente, dopo aver conosciuto il contenuto della richiesta del 2021, abbia formalmente domandato la concessione di un termine ulteriore per adempiere.
Il TAR esclude infine la sussistenza di un affidamento legittimo alla conclusione del procedimento. Il silenzio serbato dall’amministrazione, pur illegittimo perché in violazione dei termini massimi di legge, avrebbe dovuto essere denunciato dall’interessata con i rimedi previsti per il superamento del silenzio inadempimento. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.