Sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Calabria n. 1624 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso amministrativo quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, essendo venuto meno il bisogno di tutela. In tal caso il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, retto il processo dal principio dispositivo. La pronuncia deve conformarsi alla dichiarazione della parte, senza possibilità di esame nel merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Regione Calabria aveva disposto la sospensione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale di una centrale gas, nonché il parere posto a fondamento del provvedimento e l’atto che ne ribadiva e specificava il contenuto. La società chiedeva l’annullamento di tali atti, deducendone l’illegittimità.
Nel corso del giudizio, la società depositava memoria con la quale dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rilevato che la società ricorrente, nella memoria depositata in giudizio, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo rappresentato che, in data successiva, era stato adottato il decreto di compatibilità ambientale con il quale il procedimento di verifica si era concluso e l’impianto era stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale.
Il Collegio ha ritenuto che, sulla scorta di tale dichiarazione, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo. La dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere più interesse alla pronuncia non consente di decidere la controversia nel merito: il Giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire. In tale evenienza, la pronuncia deve essere conforme alla dichiarazione espressa dalla parte, come confermato da Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441.
Da ultimo, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’andamento del processo e della definizione in punto di mero rito della controversia.
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Nota della Redazione
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