Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Puglia n. 883 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa dal difensore con memoria costituisce manifestazione espressa della volontà della parte. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili in ragione della natura della decisione e della mancata costituzione della parte resistente.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato un’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione di opere abusive, con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 27 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento era stato notificato in tre distinte date, tutte oggetto di gravame unitamente agli atti presupposti.

La società ricorrente ha articolato plurimi motivi di censura, deducendo la nullità dell’ordinanza, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il Collegio ha rilevato che, con atto depositato prima dell’udienza di discussione, la difesa della ricorrente ha rappresentato l’avvenuta presentazione al protocollo comunale di una segnalazione certificata di inizio attività e di una contestuale richiesta di sanatoria edilizia per le opere oggetto del provvedimento impugnato. Ritenendo le opere assentibili rispetto al contesto di zona, la difesa ha dichiarato espressamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Il Tar ha rammentato il principio generale del processo amministrativo, in virtù del quale la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento della trattenuta della causa in decisione e può, quindi, rinunciarvi o dichiarare la perdita di interesse. Alla dichiarazione della parte consegue l’obbligo del giudice di prendere atto della sopravvenienza.

Il Collegio ha precisato che, in presenza di una tale dichiarazione, non residua alcun margine per una valutazione officiosa, né è consentito al giudice sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire. La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata con memoria, determina pertanto l’improcedibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha dichiarate irripetibili, in considerazione della natura della decisione adottata e della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *