Ottemperanza al giudicato e priorità nell’assegnazione del distretto di caccia (TAR Abruzzo n. 401 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, il giudice accerta l’esecutività della sentenza e ne impone il rispetto, anche per il futuro, all’Amministrazione inadempiente. L’annullamento del provvedimento illegittimo opera ex tunc, sicché non è necessario alcun ulteriore intervento dell’Amministrazione per rimuoverne gli effetti. La priorità riconosciuta in sentenza all’assegnazione di un distretto di caccia vincola l’Amministrazione anche nei procedimenti di assegnazione degli anni successivi. La nomina del Commissario ad acta non è giustificata quando l’Amministrazione non versi in perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente era caposquadra di una squadra di caccia al cinghiale che aveva esercitato l’attività nel distretto A9. All’esito della riunione del 10 agosto 2023, il Comitato di Gestione dell’ATC assegnò quella zona a un’altra squadra, attribuendo al ricorrente il distretto B11. Il TAR, con sentenza n. 504/2024, accertò l’illegittimità di quella assegnazione, rilevando che la squadra del ricorrente era già censita e aveva diritto di priorità.
Ritenendo che l’ATC non avesse dato esecuzione al giudicato, il ricorrente propose ricorso per ottemperanza, chiedendo che il TAR determinasse le modalità esecutive e nominasse sin d’ora un Commissario ad acta. L’ATC si costituì, sostenendo che la sentenza riguardava una stagione venatoria ormai chiusa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso nei soli limiti specificati in motivazione. Ha anzitutto rilevato l’infondatezza della richiesta di ordinare all’ATC di annullare il provvedimento impugnato: tale atto era già stato annullato con la sentenza n. 504/2024, con effetti ex tunc, senza che occorresse alcun ulteriore intervento dell’Amministrazione.
Quanto all’assegnazione della zona A9, il TAR ha richiamato il dictum della sentenza ottemperanda, secondo cui la squadra del ricorrente doveva ritenersi squadra già censita e, dunque, titolare del diritto di priorità nell’assegnazione. Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che tale priorità deve essere considerata non solo per l’anno 2023/2024, ma anche per gli anni successivi e per tutti i provvedimenti in materia di caccia correlati.
Con riferimento specifico all’anno di caccia 2025/2026, il TAR ha osservato che l’assegnazione non era ancora stata effettuata e che l’ATC dovrà tenere conto, in quel procedimento, della priorità accertata. Il giudice ha quindi dettato le modalità esecutive del giudicato, vincolando l’azione amministrativa futura.
La richiesta di nomina del Commissario ad acta è stata invece respinta, in coerenza con l’assenza di una perdurante inerzia dell’Amministrazione. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per la complessità e la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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