Payback dispositivi medici: legittimo il decreto, difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 160 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, non viola gli artt. 23, 41, 77 e 117 Cost., né i principi eurounitari di legittimo affidamento e libertà di impresa, avendo la Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2024, qualificato la pretesa come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato. I provvedimenti con cui le regioni approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano costituiscono atti interamente vincolati, privi di margine discrezionale, con la conseguenza che la controversia involge un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il MEF, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per il quadriennio 2015-2018 e quantificata la quota di ripiano a carico delle imprese. Ha gravato anche il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali, l’Accordo rep. n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e le circolari ministeriali.
Con distinti motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato i decreti con cui la Regione Abruzzo e la Regione Calabria hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, indicando gli importi dovuti. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria del payback, la violazione dell’affidamento e l’alterazione delle gare pubbliche. Si sono costituiti i Ministeri e l’ASL; le amministrazioni regionali intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, fissato dall’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 e confermato dall’art. 15, comma 13, lett. f), del d.l. n. 95 del 2012 nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard. L’art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015 ha posto a carico dei fornitori una quota crescente del ripiano — 40 per cento nel 2015, 45 per cento nel 2016, 50 per cento dal 2017 — commisurata all’incidenza del fatturato sul totale della spesa regionale.
Quanto alle censure di illegittimità derivata, il Tribunale richiama integralmente la Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2024, che ha qualificato il meccanismo come contributo di solidarietà e ne ha escluso il contrasto con gli artt. 23 e 41 Cost., ravvisando la misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento operato dal legislatore. La stessa pronuncia ha escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo sin dal 2015.
Il Collegio esclude anche la violazione dell’art. 77 Cost., non ravvisando la condizione di disomogeneità richiesta dalla Corte costituzionale, sentenza n. 169 del 2017, stante la comune natura finanziaria delle disposizioni. Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato: la fissazione del tetto regionale nel 2019 non lede l’affidamento, poiché il tetto nazionale era già noto e pari alla medesima misura del 4,4 per cento. Il payback opera ex post sul fatturato complessivo e non rimodula i contratti, restando estraneo alle gare.
I motivi aggiunti sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione. Le regioni svolgono un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di discrezionalità, dando attuazione a determinazioni statali già fissate. Ne deriva un rapporto obbligatorio in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Il Collegio richiama sul punto Cass., S.U., n. 28429 del 2022, Cass., S.U., n. 8188 del 2022 e Cass., S.U., n. 10089 del 2020. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; spese compensate.
Nota della Redazione
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