La coabitazione assistenziale non legittima il subentro nell’assegnazione ERP (TAR Lombardia n. 3914 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La coabitazione autorizzata ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento Regionale n. 4/2017 al solo fine di prestare assistenza all’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica non comporta l’inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro nell’assegnazione e nel relativo contratto di locazione. Il diritto al subentro post mortem dell’assegnatario può essere esercitato esclusivamente dai soggetti tassativamente indicati dall’art. 21, comma 1, del medesimo Regolamento Regionale, tra i quali non rientra colui che abbia convissuto con l’assegnatario in forza della sola autorizzazione alla coabitazione assistenziale. Il regolare pagamento dei canoni di locazione successivo al decesso dell’assegnatario non assume alcun rilievo ai fini del subentro. Il ritardo nella comunicazione del provvedimento di rigetto non ne determina l’illegittimità e non consente la formazione del silenzio assenso sull’istanza del privato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui ALER Milano aveva rigettato la sua istanza di subentro nel contratto di locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica intestato alla madre, deceduta. L’uomo aveva ottenuto nel 2019 l’autorizzazione alla coabitazione con la madre per assisterla, ma l’amministrazione aveva precisato che tale autorizzazione non comportava l’inserimento nel nucleo familiare assegnatario e non produceva effetti ai fini del subentro. Dopo il decesso dell’assegnataria, ALER aveva invitato il ricorrente a rilasciare l’immobile e rigettava la successiva istanza di subentro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. La decisione di rigetto dell’istanza di subentro si fonda su due correlati ordini di ragioni: al momento del decesso l’originaria assegnataria era l’unica occupante ufficiale dell’alloggio e la convivenza del ricorrente era stata autorizzata solo ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento Regionale n. 4/2017, il quale espressamente esclude che la coabitazione assistenziale comporti inserimento nel nucleo familiare e produca effetti ai fini del subentro.
La circostanza che il ricorrente abbia convissuto con la madre dal 2019 fino al decesso non è determinante, trattandosi dell’effetto tipico della mera coabitazione autorizzata per garantire assistenza alla persona in condizioni di disabilità. Tale convivenza non può trasformarsi in un valido presupposto per il successivo subentro nell’assegnazione. Inoltre, dagli atti non emerge il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dall’art. 21, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2017, che individua tassativamente i soggetti legittimati al subentro, tra cui i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione o successivamente inclusi a seguito di accrescimento, matrimonio o convivenza di fatto, continuativamente conviventi fino al decesso.
Quanto al regolare pagamento dei canoni successivo al decesso, il Tribunale richiama il proprio precedente secondo cui il pagamento dei bollettini a nome della precedente assegnataria non ha alcun rilievo a fronte del chiaro tenore testuale dell’art. 21, comma 1, del R.R. n. 4/2017. Infine, il silenzio dell’amministrazione sull’istanza non può essere interpretato come implicito assenso, sia perché privo di riscontro normativo, sia perché smentito in fatto dalla nota del 27.10.2023 e dal successivo provvedimento di rigetto del 7.11.2023. L’eventuale ritardo nella comunicazione del provvedimento impedisce solo il dispiegarsi degli effetti nella sfera giuridica del destinatario fino alla conoscenza, ma non costituisce causa di illegittimità né consente la formazione del silenzio assenso. Il ricorso è stato respinto con spese compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.