Ottemperanza per la carta del docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3374 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è strumento idoneo per conseguire l’esecuzione del giudicato che condanna l’Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica del docente. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata, legittima l’ordine di ottemperare nel termine di novanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’Ufficio. L’adempimento commissariale, integrando un dovere d’istituto, non comporta liquidazione di compenso.
Il Fatto
Un docente agiva davanti al Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il giudice ordinario accoglieva la domanda con sentenza n. 284/2024, riconoscendo il diritto alla somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico.
A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato nella parte di specifico interesse e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo, verificata la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, accertava la rituale notifica del titolo esecutivo. Il ricorso risultava pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero non era contestata, né l’Amministrazione aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito risultavano quindi incontestati, rendendo fondato il ricorso e legittimando l’ordine di ottemperanza.
La sentenza sancisce l’obbligo del Ministero di rilasciare la carta elettronica e accreditare la somma complessiva di 2.000,00 euro entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza stessa. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, viene nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni per provvedere.
Il Collegio esclude la liquidazione di un compenso per il commissario, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della circostanza che analoghi ricorsi per ottemperanza, proposti da altri docenti muniti dello stesso titolo esecutivo con il patrocinio del medesimo difensore, sono stati già accolti e hanno comportato esborsi a carico dell’Amministrazione. La compensazione evita ulteriori oneri di spese di giudizio a carico della finanza pubblica.
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Nota della Redazione
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