Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 458 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando sul titolo esecutivo non sia stata apposta la formula esecutiva, poiché la riforma Cartabia ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., eliminando la previa apposizione della formula quale condizione di procedibilità. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, e accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il ricorso va accolto con condanna all’esecuzione entro un termine assegnato. In caso di persistente inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla cd. carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per l’importo di 500,00 euro annui. Il titolo, notificato all’amministrazione il 2 dicembre 2024, non era stato appellato nel termine e risultava quindi passato in giudicato.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza del giudicato sulla sentenza azionata. Ha osservato che l’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., richiamato dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
Ha poi accertato che risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Entro tale termine le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Ha inoltre rilevato che non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri a dirigenti della Direzione competente, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996. Non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese processuali sono state liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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