Accesso documentale e silenzio: improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 457 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio inadempimento avverso l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il sopravvenuto riscontro dell’amministrazione e l’ostensione della documentazione richiesta determinano l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Non è necessaria una formale attestazione di inesistenza degli atti qualora le note di riscontro dell’ente depongano inequivocabilmente nel senso dell’insussistenza della documentazione residua. In materia di accesso documentale, l’istanza può avere ad oggetto esclusivamente l’ostensione di atti e documenti già formati e detenuti dall’amministrazione, non anche mere informazioni, che l’istante potrà semmai sollecitare nelle forme previste dalle norme processuali applicabili.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria nel settembre 2023 dell’incarico di progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza relativo a un intervento comunale, in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti, chiedeva dapprima al mandatario di sollecitare il riconoscimento di compensi aggiuntivi per lavorazioni integrative. Appreso poi che l’amministrazione aveva affidato direttamente la successiva fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza a un diverso raggruppamento, comprendente lo stesso mandatario per un importo superiore, la società presentava in data 12 novembre 2025 istanza di accesso documentale su entrambi i procedimenti di affidamento.
L’amministrazione non riscontrava l’istanza nel termine di legge. La ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio e la condanna all’ostensione, con eventuale attestazione formale di inesistenza dei documenti. Nel corso del giudizio l’ente trasmetteva la documentazione in due note di riscontro, precisando che non era intercorsa alcuna corrispondenza con il mandatario sulla richiesta di maggiori corrispettivi e sull’esercizio dell’opzione contrattuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda come volta all’accertamento del silenzio inadempimento e alla condanna dell’amministrazione all’ostensione, richiamando il rito speciale dell’art. 116 c.p.a.. Ha poi verificato la persistenza dell’interesse alla decisione alla luce dei riscontri sopravvenuti, depositati dalla stessa ricorrente.
Dalle note del 4 febbraio e del 6 marzo 2026 emerge, per il Tribunale, che l’amministrazione ha consegnato tutta la documentazione presente nei propri archivi relativa alle due procedure di affidamento. Ha inoltre chiarito che nessuna corrispondenza è intercorsa con il mandatario, né sulla richiesta di compensi aggiuntivi, né sulla fase successiva di direzione lavori.
Il Collegio ha ritenuto che tali riscontri formali depongano inequivocabilmente nel senso dell’insussistenza degli atti residui. A prescindere da una attestazione formale ed esplicita di inesistenza, non sussistono quindi i presupposti per un accoglimento limitato a tali fini. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alla richiesta, formulata in udienza, di ottenere mere informazioni sull’esercizio dell’opzione contrattuale, il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile. L’accesso documentale può avere ad oggetto soltanto atti e documenti già formati e detenuti dall’amministrazione, non semplici informazioni, che l’ente è libero di fornire e che la ricorrente potrà sollecitare nelle forme previste dalle norme processuali applicabili, ad esempio mediante richiesta di informazioni alla P.A. o escussione testimoniale.
Le spese di lite sono state dichiarate non ripetibili, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione e il carattere esteso e sostanzialmente esplorativo dell’istanza, riferita indistintamente a tutti gli atti di due diverse procedure.
Nota della Redazione
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