Ottemperanza al giudicato e rivalutazione sulle spettanze retributive (C.G.A.R.S. n. 539 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al giudicato, residuando l’integrale soddisfazione della pretesa accertata. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, condiziona la proponibilità del ricorso e la sua scadenza va verificata alla data di notificazione del ricorso per ottemperanza. L’inottemperanza parziale legittima la condanna all’esecuzione integrale e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali spettano sulle spettanze retributive già corrisposte, calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno e con esclusione dell’anatocismo.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questo C.g.a.r.s. n. 277/2025, che, in parziale accoglimento dell’appello, aveva annullato in parte qua la graduatoria del concorso indetto dal Consorzio Autostrade Siciliane per la copertura di 106 posti di Agente tecnico esattore, rimettendo all’amministrazione la valutazione dei titoli di servizio e la definitiva collocazione in graduatoria.
La ricorrente ha dedotto che, con la rettifica della graduatoria, è stata collocata alla posizione n. 84 e assunta dal 1° maggio 2025; che, in assenza dell’illegittimo punteggio originario, l’assunzione sarebbe avvenuta dal 1° luglio 2023; che le è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica e non quella economica. Con memoria successiva ha precisato che le spettanze economiche sono state corrisposte con la busta paga del giugno 2026, residuando la rivalutazione monetaria e gli interessi. Il Consorzio non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato per tabulas che la sentenza n. 277/2025 è stata notificata via p.e.c. al Consorzio in data 4 aprile 2025, con contestuale intimazione e diffida ad adempiere nel termine di 120 giorni. Alla data di notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 22 aprile 2026, era ormai decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
La ricorrente ha dedotto la parziale ottemperanza al giudicato, residuando il pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle spettanze economiche liquidate con la busta paga del giugno 2026. Il Consorzio, non costituitosi, non ha fornito alcuna prova circa l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato.
Su tali premesse il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha condannato il Consorzio Autostrade Siciliane a dare tempestiva ed integrale esecuzione al giudicato, provvedendo, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, a pagare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulle spettanze già corrisposte, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 aprile 2025. Il Collegio ha precisato che gli interessi devono essere calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno, con esclusione dell’anatocismo.
Il Collegio ha inoltre nominato commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dell’Assessorato regionale, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Dipartimento, in caso di perdurante inottemperanza decorsi i 90 giorni. Ha disposto un acconto sul compenso del commissario, pari a euro 3.000,00, a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni e ad esclusivo carico del Consorzio inottemperante nei rapporti interni, valevole anche come saldo definitivo in difetto di circostanze peculiari o sopravvenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in euro 3.000,00, oltre s.g. e accessori di legge, con rifusione del contributo unificato. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi accolto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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