Fasce di rispetto autostradale: vincolo assoluto non sanabile in deroga (C.G.A.R.S. n. 537 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulle fasce di rispetto autostradale, sancito dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dal D.M. n. 1404 del 1968, attiene alla materia della sicurezza stradale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e prevale sulla disciplina urbanistica regionale. Ne deriva che l’art. 23, comma 8, della legge regionale Sicilia n. 37 del 1985, ove consente la sanatoria delle costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali che non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, non si applica alle opere insistenti nella fascia di rispetto autostradale. Il vincolo autostradale è assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, dalla sua sopraelevazione o arretratezza e da ogni accertamento concreto del rischio per la circolazione. Il diniego di nulla osta in sanatoria è atto vincolato e non è derogabile da una valutazione favorevole dell’ente preposto alla tutela della viabilità.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito nel Comune di Terrasini, ricadente nella fascia di rispetto dell’autostrada A29, ha impugnato il diniego di nulla osta in sanatoria relativo al solo primo piano dell’edificio. Il piano terra era stato realizzato nel 1971, prima dell’imposizione del vincolo autostradale; il primo piano, realizzato nel 1982, è stato edificato dopo l’apposizione del vincolo e si colloca a una distanza inferiore ai 60 metri dal confine autostradale.
Il TAR Sicilia, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso rilevando che il vincolo delle fasce di rispetto stradale è di inedificabilità assoluta e opera direttamente e automaticamente. L’appellante ha proposto appello con due motivi, sostenendo che la richiesta avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8, della legge regionale n. 37 del 1985 e che l’ente gestore aveva fondato il diniego sulla sola distanza, senza valutare in concreto il pericolo per la circolazione.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta la questione del rapporto tra la disciplina statale sulla sicurezza stradale e la normativa regionale siciliana in materia urbanistica. Secondo il Collegio, la normativa sui vincoli di sicurezza, nella quale rientra quella stradale, è di competenza esclusiva dello Stato, come affermato dalla Corte cost. n. 119 del 2019 e dalla Corte cost. n. 5 del 2019. Da ciò consegue che l’art. 23, comma 8, della legge regionale n. 37 del 1985, ove prescrive una valutazione in concreto della minaccia alla sicurezza del traffico, può riferirsi solo alle distanze di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, di competenza regionale, ma non alle distanze di cui all’art. 9 della legge n. 729 del 1961, di competenza esclusiva statale.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia C.G.A.R.S. n. 281 del 17 aprile 2023, dalla quale ricava che in Sicilia l’art. 23, comma 8, della legge regionale n. 37 del 1985 non si applica alle costruzioni ricadenti nella fascia di rispetto autostradale definita dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961. Il divieto statale prevale sulla norma regionale, che relativamente alla fascia di rispetto autostradale deve ritenersi priva di contenuto precettivo, a nulla rilevando il profilo del pregiudizio o meno alla sicurezza del traffico.
La conclusione è che le opere realizzate a distanza inferiore ai 60 metri dal confine autostradale non possono essere sanate se costruite abusivamente dopo l’imposizione del vincolo, essendo preclusa qualsivoglia valutazione circa la loro sanabilità da parte del Comune o dell’ente preposto. Non rileva la circostanza che l’opera sia una sopraelevazione o che sia arretrata rispetto alle opere preesistenti, né che l’immobile sia inserito in un contesto urbanizzato.
Il Collegio richiama inoltre il parere delle Sezioni Riunite C.G.A.R.S. n. 4 del 10 gennaio 2020, secondo cui il vincolo assoluto permanente non richiede alcuna motivazione che si faccia carico della situazione concreta: è sufficiente la verifica della violazione del limite di distanza, configurandosi il diniego come atto vincolato. Neppure la Circolare Anas n. 109707 del 29 luglio 2010 consente la deroga invocata, poiché ammette la sanatoria solo entro il perimetro dei centri abitati o per opere che non costituiscano edificazione. La sentenza C.G.A.R.S. n. 217 del 1 aprile 2025, richiamata dall’appellante, è distinta per la presenza di elementi peculiari non riscontrabili nel caso in esame.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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