Nuove sigle automobilistiche per le province sarde: parere favorevole sullo schema regolamentare (Cons. Stato n. 1192 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’appendice XI al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, con cui si assegnano le sigle automobilistiche alle nuove province istituite dalla legge regionale della Sardegna, costituisce esercizio del potere regolamentare governativo ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza che sia stabilito alcun nesso necessario tra l’istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala corrispondente. La tecnica della sostituzione della sigla “SU”, già riferita alla soppressa provincia del Sud Sardegna, con la nuova provincia Sulcis Iglesiente è appropriata e non determina duplicazioni nell’anagrafe territoriale. La disciplina transitoria che esclude l’obbligo di reimmatricolazione immediata dei veicoli con targhe recanti sigle non più corrispondenti alla provincia di appartenenza è coerente con il principio di continuità dell’azione amministrativa e con l’esigenza di evitare oneri a carico dei cittadini.
Il Fatto
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di regolamento recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, finalizzato all’introduzione delle sigle di individuazione delle province di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura Nord-Est Sardegna. L’intervento trae origine dalla legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, che ha ridefinito l’assetto territoriale delle autonomie locali, istituendo le nuove province e sopprimendo la provincia del Sud Sardegna, nonché dalla successiva legge regionale 19 luglio 2024, n. 9, recante disposizioni transitorie per il completamento del riordino.
Lo schema attribuisce le sigle “OT” alla provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, “VS” al Medio Campidano e “OG” all’Ogliastra, disponendo la sostituzione del riferimento alla provincia “Sud Sardegna SU” con la provincia “Sulcis Iglesiente SU”. L’articolo 2 dello schema detta una disciplina transitoria per i veicoli già immatricolati, mentre l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha innanzitutto verificato la base legale dell’intervento, individuandola nell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, che fonda il potere regolamentare governativo per intervenire con disposizioni di pari rango rispetto al regolamento di esecuzione del codice della strada. Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto preliminarmente appropriata la formula della “sostituzione” utilizzata nel testo regolamentare, segnalando peraltro un disallineamento della relazione di analisi tecnico-normativa, che impropriamente faceva riferimento alla “eliminazione” della sigla assegnata alla soppressa provincia del Sud Sardegna.
La Sezione ha richiamato il proprio precedente parere n. 663 del 21 gennaio 2008, reso in occasione dell’adozione del d.P.R. n. 89/2008, e la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2001, secondo cui non è stabilito alcun nesso necessario tra l’istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala corrispondente. L’intervento regolamentare, limitato al comma 1-bis dell’appendice XI concernente le sigle di individuazione delle province e non esteso all’articolo 1 della medesima appendice relativo agli uffici provinciali della M.C.T.C., risulta coerente con tale principio.
Quanto alla scelta di mantenere la sigla “SU”, oggi riferita alla nuova provincia Sulcis Iglesiente, il Consiglio di Stato ha preso atto di quanto riferito dall’Amministrazione circa l’assenza di duplicazioni nell’anagrafe territoriale, in ragione della soppressione della provincia del Sud Sardegna. L’assegnazione delle nuove sigle è stata inoltre ritenuta coerente con le deliberazioni dei rispettivi Consigli provinciali.
La Sezione ha condiviso le finalità della disciplina transitoria di cui all’articolo 2 dello schema, che consente ai veicoli dotati di targhe con la sigla della soppressa provincia del Sud Sardegna di continuare a circolare fino alla nuova immatricolazione o alla cessazione dalla circolazione. La medesima disciplina riguarda i veicoli recanti sigle delle province preesistenti alla riforma regionale del 2021, al fine di evitare esborsi ingiustificati per gli utenti e un afflusso massivo agli uffici della Motorizzazione Civile. In tale prospettiva, ha ritenuto che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere regolamentare, debba sempre tendere a eliminare o ridurre l’impatto degli interventi sui potenziali destinatari della propria azione.
Infine, con riferimento all’articolo 3 dello schema, la Sezione ha preso atto della verifica svolta dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha attestato la neutralità finanziaria dell’intervento, poiché gli adempimenti posti in capo agli uffici della Motorizzazione Civile restano identici a quelli previsti dalla legislazione vigente. In conclusione, la Sezione ha espresso parere favorevole senza osservazioni.
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