Chiusura scuola infanzia deliberata dalla Giunta e non dal Consiglio (TAR Lombardia n. 2637 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di competenze tra organi del Comune, la chiusura di una scuola dell’infanzia deliberata nell’ambito del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche integra una decisione di organizzazione dei pubblici servizi riservata al Consiglio comunale dall’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000. Le delibere di Giunta adottate in tale materia sono affette da incompetenza, vizio assorbente rispetto alle ulteriori censure, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’art. 139, comma 1, d.lgs. n. 112/1998 ripartisce la competenza tra Stato, Regione e Comune, ma non disciplina l’attribuzione organica interna all’ente locale, che resta regolata dal T.U.E.L. Ne segue l’annullamento delle delibere giuntali e, per invalidità derivata, degli atti provinciali e regionali che le recepiscono.

Il Fatto

I ricorrenti sono genitori di bambini che nell’anno formativo 2024/2025 hanno frequentato una scuola dell’infanzia del centro storico di Como, facente parte di un istituto comprensivo cittadino. Con delibere n. 344 del 14 ottobre 2024 e n. 353 del 23 ottobre 2024, la Giunta comunale ha approvato il riordino della rete delle istituzioni scolastiche, prevedendo la chiusura della scuola già dall’anno scolastico 2025/2026.

I genitori hanno impugnato tali delibere insieme alla delibera del Presidente della Provincia di Como n. 127 del 12.11.2024 e alla delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XII/3492 del 25.11.2024, che recepiscono nei rispettivi piani la chiusura. Deducendo tra l’altro difetto di istruttoria, illogicità e violazione dei principi costituzionali in materia di istruzione, hanno proposto in via subordinata la censura di incompetenza della Giunta, per essere la materia riservata al Consiglio comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’eccezione è respinta: il Ministero è interlocutore necessario in materia di organizzazione del sistema scolastico, come confermano gli atti statali presupposti richiamati nelle deliberazioni impugnate e l’accordo in sede di Conferenza Unificata n. 66/CU del 24 maggio 2023, adottato ai sensi dell’art. 19, commi 5-ter e 5-quater, d.l. n. 98/2011.

Passando al merito, il Tribunale esamina la quarta censura seguendo le coordinate delle Sezioni Unite n. 5 del 27 aprile 2015: nel giudizio amministrativo il vizio di incompetenza ha carattere assorbente rispetto alle altre censure, poiché il potere amministrativo non è stato ancora esercitato e il giudice non può che rilevarne il difetto, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il motivo è fondato. L’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 demanda al Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ogni decisione in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi. La Sezione richiama il proprio precedente in tema di chiusura e trasferimento di un asilo nido, di cui riporta i passaggi fondamentali: rispetto ai servizi alla persona, la scelta sulla forma di gestione e sull’organizzazione è determinata dai bisogni del territorio e la competenza resta consiliare.

Nel caso concreto, le delibere giuntali hanno contenuto programmatorio e pianificatorio, modificando la rete delle istituzioni scolastiche e introducendo una nuova localizzazione delle scuole, sulla base di uno studio della domanda dei servizi, della realtà immobiliare e del rapporto utenti/classi, come attestano gli allegati alla delibera n. 344/2024. La Giunta ha dunque esercitato un potere di organizzazione che la norma riserva al Consiglio.

Non convince la tesi difensiva del Comune, secondo cui l’art. 139, comma 1, d.lgs. n. 112/1998 attribuirebbe ai Comuni la soppressione delle scuole senza coinvolgere le attribuzioni consiliari. La disposizione, osserva il Collegio, ripartisce la competenza tra Stato, Regione e Comune, ma non disciplina la competenza organica dell’ente locale, regolata dal T.U.E.L. Le delibere n. 344 e n. 353 del 2024 sono pertanto annullate nella parte in cui dispongono la chiusura della scuola; per invalidità derivata sono annullati in parte qua anche gli atti provinciali e regionali che la recepiscono. Il ricorso è accolto per incompetenza, con spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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