Incompatibilità nella chiamata universitaria e appartenenza di fatto al dipartimento (C.G.A.R.S. n. 538 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di chiamata dei professori universitari, la preclusione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 240 del 2010 va letta, in senso costituzionalmente orientato, secondo la ratio antinepotistica e non in chiave meramente formalistica. Non rileva la sola afferenza formale a un dipartimento, ma l’appartenenza di fatto alla struttura che effettua la chiamata, desumibile dalla titolarità di incarichi di insegnamento, di tutoraggio e di direzione di master. Ciò che assume rilievo è l’astratta possibilità di condizionamento della procedura, idonea a sorreggere la presunzione legale assoluta. È irrilevante che il parente non abbia partecipato a deliberazioni relative alla selezione.

Il Fatto

Una procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato in tenure track, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, si concludeva con la dichiarazione di un vincitore. Un candidato collocatosi secondo in graduatoria impugnava gli atti dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che accoglieva il ricorso, annullava gli atti, dichiarava la nullità del contratto stipulato e disponeva il riavvio della procedura dal segmento viziato.

Il vincitore proponeva appello, deducendo l’erronea applicazione della disciplina sulle incompatibilità e il travisamento dei fatti. La questione centrale riguardava il rapporto di parentela tra il candidato vincitore e un docente che, pur formalmente disafferenziato dal dipartimento chiamante, aveva continuato a ricevere incarichi da quella struttura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’appello, richiamando il quadro normativo delle procedure di chiamata e la funzione delle preclusioni. L’art. 18 della legge n. 240/2010 mira a garantire l’imparzialità delle procedure, rafforzando in termini assoluti e preclusivi le garanzie della scelta amministrativa.

La Corte ha ribadito che le incompatibilità da rapporto di parentela o affinità operano in tutte le procedure caratterizzate da concorsualità, compresa quella in esame. Ha richiamato il principio per cui la norma preclude la partecipazione a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano prestato servizio presso l’Università, valorizzando la lettura costituzionalmente orientata già affermata dal Cons. Stato, sez. VII, n. 7714 del 2024.

Secondo tale indirizzo, ciò che rileva è l’astratta possibilità di condizionamento della procedura, che può derivare anche da mere occasioni di collaborazione ravvicinata tra i membri del dipartimento e i componenti delle commissioni di valutazione.

Nel caso concreto, il docente era stato destinatario di numerosi incarichi presso il dipartimento chiamante, anche dopo la disafferenza formale disposta con decreto rettorale, poco meno di dieci mesi prima della pubblicazione del bando. La successione cronologica è stata ritenuta non casuale, ma sintomatica della precostituzione di un escamotage per sottrarsi formalisticamente alla disciplina.

È stata giudicata irrilevante la circostanza che il docente non avesse adottato decisioni relative alla selezione. La norma, infatti, opera su un piano presuntivo assoluto, incentrato sulla sola potenzialità di influenza, non sull’effettivo esercizio di essa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *