Autotutela oltre termine per falsa dichiarazione su ultimazione opere (C.G.A.R.S. n. 19 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio è strumento eccezionale e temporaneo, che consente il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria solo al ricorrere dei rigorosi presupposti fissati dalla legge di disciplina del singolo condono, tra cui il termine di ultimazione delle opere, non derogabile. Il superamento del termine perentorio previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito quando il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale. Tale difformità, se frutto di falsificazione penalmente rilevante, richiede l’accertamento definitivo in sede penale; è sufficiente, in alternativa, una falsa rappresentazione dei fatti accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi.
Il Fatto
Gli istanti impugnavano davanti al giudice amministrativo le determinazioni con cui il Comune aveva nuovamente annullato le concessioni edilizie in sanatoria relative a un fabbricato, già oggetto di precedente annullamento in autotutela. Il primo annullamento era stato caducato dal TAR Sicilia per difetto di motivazione, con rinvio al procedimento penale, e la sentenza era divenuta irrevocabile.
Dopo oltre tre anni, l’amministrazione adottava nuovi provvedimenti di annullamento, rilevando che le opere erano state realizzate oltre il termine di ultimazione richiesto per la sanabilità, come accertato in sede penale. Il TAR respingeva il ricorso per nullità fondato sulla violazione del giudicato; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ha ritenuto l’appello infondato nel merito, dichiarando non necessario pronunciarsi sulle considerazioni in rito svolte incidentalmente dal primo giudice.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che esso non trova corrispondenza negli atti: la precedente sentenza aveva annullato gli atti di autotutela per omessa motivazione, in quanto i provvedimenti facevano esclusivamente riferimento al procedimento penale, e per vizio di notifica a tutti gli interessati. Il giudicato formatosi non copriva dunque i profili di interesse pubblico successivamente dedotti.
Il secondo motivo è respinto sul presupposto che, per costante giurisprudenza (Consiglio di Stato Sez. VI n. 894 del 2013; Sez. VII n. 5754 del 2023), il condono edilizio è strumento eccezionale e temporaneo, giustificato da straordinarie e contingenti ragioni finanziarie, e il titolo in sanatoria può essere rilasciato solo al ricorrere dei rigorosi presupposti di legge, tra cui il termine di ultimazione delle opere, non derogabile. Nella specie, i manufatti erano stati realizzati oltre il termine previsto per la sanabilità.
Quanto alla dedotta violazione del termine di autotutela, la Corte richiama l’orientamento di Consiglio di Stato Sez. VI n. 8010 del 2024: il superamento del termine perentorio dell’art. 21-nonies è consentito quando il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale. La difformità, se frutto di condotta di falsificazione penalmente rilevante, richiede l’accertamento definitivo in sede penale; è sufficiente una falsa rappresentazione dei fatti accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi.
Nel caso concreto, la falsità della dichiarazione in ordine al termine di ultimazione delle opere risultava accertata dalla sentenza penale richiamata, e i provvedimenti impugnati recavano specifica motivazione sul punto. L’appello è stato pertanto respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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