Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Piemonte n. 25 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’intervenuto pagamento delle somme dovute in forza del giudicato, in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere. Tale sopravvenienza non esonera l’Amministrazione dal pagamento delle spese di lite, che vanno poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, distratte in favore dei procuratori antistatari, quando il pagamento sia stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata, integra il presupposto per l’applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a. Il giudice può inoltre disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti ove l’inottemperanza presenti carattere seriale.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero alla corresponsione del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato. Formatosi il giudicato, e decorso inutilmente il termine dilatorio, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate in linea capitale e per interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta.

In corso di causa la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento, insistendo comunque per la condanna del Ministero alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. Il Ministero si era costituito con atto meramente formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione del ricorso. La questione giuridica centrale riguarda la sorte delle spese quando la pretesa venga soddisfatta in pendenza di giudizio.

Il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale: occorre verificare se, in assenza del sopravvenuto pagamento, il ricorso sarebbe stato accolto. Nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.L. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

L’Amministrazione, ritualmente costituita, non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso. Ne discende l’applicazione del principio di non contestazione, desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.

La liquidazione delle spese è stata effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, oltre che dell’esito della controversia. Le spese sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale, e ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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