Ricostruzione carriera medio tempore e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 934 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovato esercizio del potere amministrativo intervenuto pendente iudicio, con cui l’Amministrazione riconosca il bene della vita richiesto dal ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso già proposto avverso il precedente diniego. Tale effetto si produce quando il provvedimento sopravvenuto risulti satisfattivo della pretesa e non sia oggetto di contestazione da parte del ricorrente, anche ai sensi dell’art. 64 c.p.a.. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, restando eventualmente trasferito in altra sede l’interesse ancora insoddisfatto. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle peculiarità della controversia e della controvertibilità, all’epoca, delle questioni sottese.

Il Fatto

Il ricorrente, ricercatore confermato a tempo indeterminato presso un Ateneo, aveva chiesto il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati come professore a contratto in tre anni accademici, invocando l’art. 103 d.p.r. n. 382/1980. L’Amministrazione respingeva l’istanza con nota del 2021, negando la possibilità di invocare il giudicato favorevole formatosi sul punto.

Avverso quel diniego il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto rivendicato. Nel corso del giudizio l’Università si costituiva e rappresentava di avere già provveduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendo i periodi prestati come professore a contratto, e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con il decreto dirigenziale prodotto in atti, l’Amministrazione ha operato ex novo la valutazione della fattispecie, in dichiarata esecuzione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, avviatosi con la pronuncia del Consiglio di Stato e proseguito con ulteriori arresti, tra cui quello invocato dallo stesso ricorrente.

Tale rinnovato esercizio della potestà amministrativa, avvenuto pendente iudicio, appare satisfattivo della pretesa, poiché riconosce i servizi contestati e dunque il bene della vita richiesto. Il ricorrente non ha opposto alcuna contestazione al provvedimento sopravvenuto, ciò che assume rilievo anche ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Il Collegio distingue tra la possibile cessazione della materia del contendere, derivante dalla ricostruzione di carriera, e la sopravvenuta carenza di interesse, che qui viene in rilievo. Il nuovo provvedimento, non impugnato, assorbe e supera i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondava la domanda originaria, ancorata al diniego del 2021 ormai superato.

Le note difensive depositate dal ricorrente non mutano l’esito: esse si limitano a richiamare una pronuncia di segno favorevole, senza contestare l’intervenuto riconoscimento. Il ricorso è pertanto improcedibile. Quanto alle spese, le peculiarità della controversia e la controvertibilità, all’epoca, delle questioni sottese giustificano la compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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