Archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno illegittima senza preavviso di rigetto (TAR Emilia-Romagna n. 474 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la richiesta di proroga del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché la sua scadenza non determina l’automatica archiviazione dell’istanza di rilascio del titolo. L’interesse al rilascio del permesso di soggiorno sussiste comunque anche al solo fine di ottenerne la conversione in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione, esercitando un potere non vincolato, è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, al fine di consentire allo straniero di rappresentare gli elementi sopravvenuti, inclusa l’avvenuta presentazione dell’istanza di conversione.

Il Fatto

Un cittadino egiziano, entrato in Italia il 2 giugno 2024 con permesso per lavoro stagionale di 150 giorni, stipulava il contratto di soggiorno il 10 giugno 2024. Scaduto il titolo il 2 novembre 2024 senza che il permesso fosse materialmente rilasciato, il 31 gennaio 2025 presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, ottenendo positivo riscontro dal SUI di Salerno quanto alla disponibilità di quota. Ciononostante, il 20 maggio 2025, il Questore di Ravenna disponeva l’archiviazione dell’istanza per intervenuta scadenza del titolo stagionale. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ritiene il ricorso fondato. L’archiviazione risulta basata su un’errata presunzione: la scadenza del permesso stagionale, infatti, non elimina l’interesse al rilascio del titolo, che sussiste anche al fine di ottenere la conversione in permesso per lavoro subordinato. Il termine per richiedere la proroga del permesso stagionale, secondo costante giurisprudenza, ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua scadenza non può fondare automaticamente l’archiviazione dell’istanza.

Il Collegio rileva che l’Amministrazione esercitava un potere connotato da profili discrezionali, imponendo l’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 286/1998 la valutazione degli elementi sopravvenuti. In tale contesto, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha leso il diritto di partecipazione del ricorrente, impedendogli di rappresentare l’avvenuta presentazione dell’istanza di conversione, documentata in atti e corroborata dal nullaosta rilasciato dal SUI di Salerno.

La circostanza che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non sia mai stato concretamente rilasciato è, pertanto, irrilevante, dovendo l’Amministrazione rinnovare l’esame dell’istanza di conversione. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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