Rinnovo permesso per lavoro autonomo e valutazione dei precedenti penali (TAR Piemonte n. 23 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, la valutazione di pericolosità sociale dello straniero non richiede l’accertamento di condanne penali definitive. La molteplicità e la gravità di indagini, denunce e procedimenti in corso, unitamente a periodi di irreperibilità anagrafica e a un quadro lavorativo frammentario, integrano elementi idonei a fondare il diniego. L’amministrazione deve valutare i vincoli familiari e sociali ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, ma tale valutazione non impone un esito favorevole quando il quadro complessivo evidenzia l’assenza di una reale integrazione. Il giudice amministrativo esercita un sindacato di legittimità e non sostituisce la valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Biella ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il provvedimento richiamava a suo carico numerose indagini in materia di stupefacenti, la mancata dimostrazione del reddito minimo richiesto e una condizione di irreperibilità anagrafica nel comune di residenza dichiarato.

Avverso il diniego il ricorrente ha proposto tre motivi, deducendo la genericità del riferimento ai precedenti, l’omessa considerazione dei vincoli familiari e la titolarità dei requisiti economici. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i tre motivi e li ritiene infondati. Sul primo profilo, la Corte osserva che il provvedimento non richiama condanne o sanzioni amministrative definitive, ma rileva come le difese dell’amministrazione evidenzino una molteplicità di fatti la cui quantità non appare casuale. Si va da un arresto per art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 con successiva condanna in appello, a ulteriori procedimenti per detenzione di cocaina, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, furto e associazione finalizzata allo spaccio.

La Corte sottolinea che, se nel 2021 la maggior parte dei procedimenti non era conclusa, la somma di indagini e denunce aveva già una portata tale da non legittimare, a livello di provvedimento di polizia, il rilascio del titolo di soggiorno, peraltro per ragioni di lavoro autonomo. Il giudizio sulla pericolosità non presuppone quindi una sentenza definitiva.

Sul secondo profilo, relativo ai vincoli familiari, il Collegio ritiene non realisticamente ipotizzabile un’integrazione nel tessuto sociale nazionale, né ravvisa ragioni familiari idonee a giustificare il trattenimento in Italia, ponendo tali ragioni in connessione con le attività della compagna dello straniero.

Quanto al profilo lavorativo, la Corte rileva che il ricorso illustra attività taliamente disparate da risultare poco chiare, con contributi versati negli anni 2015 e 2016, senza specificazione dei lavori svolti e con un vuoto documentale tra il 2016 e il 2020. Emergono periodi apprezzabili senza attività lavorativa e cambi di datore di lavoro in pochi mesi. Il Collegio valorizza inoltre l’irreperibilità anagrafica dichiarata nel 2018 e formalizzata nel 2019, seguita da una ricomparsa in altra provincia.

Il quadro complessivo è ritenuto sufficiente a confermare la correttezza dell’operato dell’amministrazione e l’infondatezza del ricorso. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese, giustificata dalla mancata chiusura della maggior parte dei procedimenti penali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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