Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1842 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono pertanto vincolanti per l’amministrazione, se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione.

Non avendo l’ente soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore violazione o ritardo e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’ente debitore non ha adeguatamente contrastato la domanda.

Il Collegio ha poi precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi occorre verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.

Il Tribunale ha quindi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno a disposizione, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Non sono dovute le somme richieste a titolo di penalità per ulteriori violazioni. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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