Giudizio di ottemperanza e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 949 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, può essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, sicché il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per la perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, per misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha rilevato che è comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati, e degli ulteriori accessori di legge maturati e legittimamente dovuti, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è stata condannata alla rifusione delle spese di causa, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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