Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011 (TAR Liguria n. 998 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando il provvedimento impugnato non sia più suscettibile di produrre effetti lesivi nella sfera giuridica del ricorrente. La pronuncia di improcedibilità non richiede un accertamento nel merito della fondatezza delle censure proposte, ma presuppone esclusivamente la verifica dell’attualità e della persistenza dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate, specie quando il giudice abbia ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma applicanda.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento del Prefetto di Genova che aveva emesso un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, ivi incluso il verbale del Gruppo interforze.
Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo tuttavia per la compensazione delle spese processuali. Le amministrazioni resistenti si opponevano alla richiesta di compensazione, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha preso atto della richiesta della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia si fonda sulla constatazione che l’evento sopravvenuto ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio ha quindi valorizzato la peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla novità delle questioni trattate, che aveva già indotto il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, relativo alla durata dell’interdittiva antimafia. Tale circostanza ha costituito il presupposto per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., in deroga al principio di soccombenza.
La sentenza si inserisce nel dibattito sulla disciplina delle misure di prevenzione e sulla loro compatibilità costituzionale, evidenziando come la improcedibilità non precluda la valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale eventualmente sollevate nel corso del giudizio. L’esito processuale, pur non entrando nel merito delle censure proposte, lascia intatta la questione rimessa alla Corte costituzionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.