Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti senza penalità di mora (TAR Lombardia n. 953 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione di un titolo avente efficacia di giudicato deve soltanto dimostrare l’inadempimento dell’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’Ente un nuovo termine per il pagamento. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente l’assegnazione delle penalità di mora, ma queste vanno escluse quando risultino manifestamente inique o quando l’esiguità del debito le renda eccessivamente afflittive. La verifica sull’esatto ammontare del capitale e degli interessi compete alla fase esecutiva, non essendo i conteggi del creditore vincolanti per l’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il giudicato era passato in cosa giudicata e notificato, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice proponeva così ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa il perimetro del mezzo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione strumentale al suo soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi: la loro esatta misura, in misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’azione esecutiva, constatando il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve trascorrere prima che l’Amministrazione possa essere sottoposta a recupero coattivo.
Sul punto delle penalità di mora il Tribunale adotta la soluzione più significativa: le astreintes di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non sono dovute quando risultino “manifestamente inique” o sussistano “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie l’esiguità del debito rende l’invocata penalità eccessivamente afflittiva, con conseguente esclusione.
Il ricorso è quindi accolto con dichiarazione di inottemperanza, assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento del capitale, degli accessori di legge e degli oneri, e nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore trascorso inutilmente il termine. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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