Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte per carta docenti (TAR Campania n. 1687 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta. La misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata negli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo del 10% del dovuto, in coerenza con i criteri di chiarezza, prevedibilità e non manifesta iniquità della regola sanzionatoria.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per due annualità.
Il titolo, passato in giudicato e notificato all’amministrazione per l’esecuzione, non risulta adempiuto. Il Ministero si costituisce con atto di stile, senza allegare prova dell’avvenuto pagamento. Alla camera di consiglio il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La fattispecie rientra pienamente nella previsione.
Il giudice verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.. Nomina quindi quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni. Precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Sul versante della misura compulsoria, il Collegio accoglie la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. I criteri adottati sono tre: quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, giacché il potere dell’amministrazione resta concorrente con quello del commissario (richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021); quale limite massimo, il 10% dell’importo dovuto, a tutela del principio di effettività e per evitare una sproporzionata locupletazione del privato (richiamate l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 e i principi sovranazionali di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso.
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Nota della Redazione
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