Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 987 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal titolo, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché l’entità delle somme indicate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta ad adempiere e, in caso di inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e nomina il commissario ad acta. La misura e la decorrenza degli interessi vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice precisa la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito inadempiuto, ma consente soltanto il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno a disposizione, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni e senza alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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