Obbligo di esecuzione del giudicato e commissario ad acta per il mancato pagamento delle somme (TAR Marche n. 763 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e della mancata prova dell’esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per adempiere. In caso di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario. La mancata opposizione di ragioni contrarie da parte dell’Amministrazione, costituita solo formalmente, comporta l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le sue articolazioni territoriali al pagamento delle somme per gli anni scolastici indicati in sentenza, con spese distratte in favore dei procuratori antistatari. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato. A fronte della mancata esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche. L’Ufficio Scolastico Regionale si era costituito in giudizio con memoria meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha accertato che il titolo esecutivo non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ha pertanto ritenuto il ricorso fondato, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione al giudicato, salve le somme eventualmente già corrisposte.
A tale fine, è stato assegnato il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e spese generali.
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Nota della Redazione
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