Ricorso collettivo inammissibile in difetto di posizioni giuridiche omogenee (TAR Emilia-Romagna n. 1432 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso collettivo quando le parti ricorrenti non dimostrino il proprio personale e concreto interesse alla decisione, l’omogeneità delle posizioni giuridiche soggettive e la concreta fondatezza della domanda. La diversità di posizione, quale quella tra una società attiva e una società in liquidazione che non ha più la disponibilità del bene, integra il difetto dei presupposti processuali dell’azione. È altresì precluso al giudice amministrativo valutare censure relative a questioni già definite da pronunce passate in giudicato, per violazione del principio del ne bis in idem, e su questioni riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Due società, titolari di concessioni su un’area comunale destinata alla realizzazione del Parco del Mare, impugnavano le deliberazioni con cui il Comune non aveva rinnovato le concessioni, per mancata sottoscrizione dei contratti e mancato pagamento dei canoni. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per cumulo soggettivo, attesa la diversa posizione delle ricorrenti, e la carenza di interesse, già rilevata in precedenti giudizi aventi ad oggetto gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso collettivo, rilevando la diversità delle posizioni giuridiche delle due società: una attiva e l’altra in liquidazione, la quale aveva già perso la disponibilità del bene a seguito dell’immissione nel possesso da parte del Comune. Tale diversità, con la conseguente carenza di un interesse concreto e attuale alla decisione, rende irrituale la proposizione congiunta del ricorso.
Il Collegio ha inoltre escluso che sussista l’interesse ad agire anche per la società ancora attiva, non essendo la stessa destinataria del provvedimento di rinnovo e avendo comunque rifiutato la sottoscrizione del contratto. La decisione richiama le sentenze di questo Tribunale n. 951/2025 e n. 952/2025, che hanno già dichiarato inammissibili e infondati i ricorsi avverso gli atti di classificazione dei beni nel patrimonio indisponibile e di scelta dello strumento concessorio.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto preclusa ogni autonoma valutazione, in quanto la questione dell’invalidità derivata dagli atti presupposti è già stata definita da pronunce non sospese, con conseguente violazione del ne bis in idem. La censura relativa alla quantificazione del canone è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo già intervenute pronunce del giudice ordinario che hanno confermato la correttezza degli importi.
Quanto alla lamentata problematica edilizia, la Corte ha precisato che l’eventuale presenza di manufatti non sanabili non preclude il ricorso alla concessione per la disponibilità del terreno, mentre le trattative in corso non possono giustificare il mancato pagamento dei canoni. Le società ricorrenti sono state condannate alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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