Motivi aggiunti impropri e procura alle liti: nullità per mancata indicazione dell’oggetto (TAR Lombardia n. 3990 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento impugnato sia stato sostituito da un nuovo atto adottato dall’amministrazione in sede di riesame, oggetto di separata impugnazione. Il ricorso per motivi aggiunti “impropri”, rivolto avverso il nuovo provvedimento, è inammissibile se proposto con la procura alle liti rilasciata per il ricorso introduttivo, divenuto improcedibile, qualora la procura non sia speciale e non rechi l’indicazione dell’oggetto del ricorso e dell’autorità adita, non potendo configurarsi un preesistente valido rapporto processuale su cui innestare l’ulteriore gravame. La procura alle liti conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto difensivo costituisce requisito di validità dell’impugnazione, la cui mancanza determina la nullità ai sensi degli artt. 40, comma 1, e 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..
Il Fatto
Un cittadino straniero, entrato in Italia con visto per motivi di lavoro a seguito dell’accoglimento di una domanda di decreto flussi, vedeva il datore di lavoro rendersi indisponibile alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Assunto da altra società, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, respinta dalla Questura per assenza del contratto di soggiorno. A seguito dell’ordinanza cautelare che imponeva un riesame, l’Amministrazione confermava il diniego, richiamando la revoca del nulla osta da parte della Prefettura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo: il provvedimento del 7.6.2024 era stato sostituito da quello del 31.1.2025, con cui la Questura aveva confermato il diniego. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’oggetto della domanda originaria.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti “impropri”, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di valida procura alle liti. Trattandosi di impugnazione autonoma di un nuovo provvedimento, adottato in esito al riesame, essa non poteva fondarsi sulla procura rilasciata per il ricorso introduttivo, divenuto improcedibile: non sussisteva alcun preesistente rapporto processuale valido su cui innestare il gravame, né la procura conteneva l’indicazione dell’oggetto del ricorso e dell’autorità adita, come richiesto dall’art. 40, comma 1, cod. proc. amm. per la sua natura speciale.
La procura rilasciata in data successiva alla sottoscrizione dell’atto non sana il vizio. Secondo giurisprudenza consolidata, la procura alle liti deve essere conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, pena la nullità radicale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., che rende l’impugnazione inammissibile. Il Tribunale ha richiamato a supporto le sentenze del Consiglio di Stato del 4 marzo 2024, n. 2143, e del 13 maggio 2024, n. 4275, nonché l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2.10.2025. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
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Nota della Redazione
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