Riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e obbligo di valutazione comparativa con misure compensative (TAR Lazio n. 12180 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il Ministero competente è tenuto a svolgere una valutazione comparativa tra il percorso formativo svolto all’estero e quello richiesto dalla normativa nazionale, verificando se le conoscenze, le competenze e le capacità attestate dai titoli presentati soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso alla professione. Il diniego di riconoscimento fondato esclusivamente sul mancato possesso di un requisito formale – quale la previa abilitazione all’insegnamento su posto comune – senza alcuna analisi sostanziale dei titoli e delle esperienze maturate, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento di rigetto non può essere motivato successivamente in giudizio, integrando tale condotta una motivazione postuma inammissibile. L’Amministrazione, all’esito della valutazione, è tenuta all’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, ove riscontri differenze sostanziali nei percorsi formativi.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in Italia in Lingue e Letterature straniere moderne, conseguiva nel 2019 presso un’Università rumena un titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Domandava al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento delle classi di concorso AB25 e AB24 e per il sostegno (ADMM e ADSS), ai sensi del d.lgs. n. 206/2007.
L’Amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 31 marzo 2022, rilevando che la ricorrente non risultava abilitata all’insegnamento per classe di concorso su materia, presupposto ritenuto indispensabile dalla normativa nazionale per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, e che la competenza sarebbe spettata al Ministero dell’Università e della Ricerca. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022 e da recenti pronunce della Sezione, secondo cui il Ministero competente deve verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato membro soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di misure compensative.
Il Collegio ha osservato che il diniego impugnato si limitava a richiamare in astratto un requisito formale – il possesso di una previa abilitazione su posto comune – senza svolgere alcuna valutazione comparativa dei percorsi formativi seguito in Romania e richiesto in Italia. Tale motivazione è stata ritenuta non condivisibile, in quanto il certificato di “Adeverinta” rilasciato dall’Autorità rumena è riconducibile all’attestazione di qualifica ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, e l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.
Con riguardo alla dedotta incompetenza, il Tribunale ha richiamato il proprio precedente secondo cui il procedimento di riconoscimento delle professioni regolamentate è affidato al Ministero che vigila sulla professione, ossia il Ministero dell’Istruzione per la docenza nei gradi antecedenti a quello universitario, con conseguente esclusione della competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il diniego è stato pertanto dichiarato illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione provveduto ad alcuna valutazione sulla documentazione allegata, né potendo trovare ingresso la motivazione contenuta in un successivo provvedimento, trattandosi di motivazione postuma inammissibile. Il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e onere per l’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, tenendo conto dei principi enunciati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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