Ritrasferimento del personale provinciale: inammissibile il ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (TAR Lazio n. 14612 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità del personale degli enti locali a seguito del riordino delle funzioni delle Province, il dipendente che impugna la deliberazione regionale di approvazione dell’elenco dei lavoratori trasferiti deve aver previamente impugnato le delibere provinciali che, a monte, hanno disciplinato la riallocazione delle figure professionali. La mancata impugnazione degli atti presupposti comporta la carenza di interesse al ricorso, posto che detti provvedimenti, una volta divenuti inoppugnabili, recano la disciplina applicabile al rapporto. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste trattandosi di atti di macro-organizzazione, ma il gravame è inammissibile quando l’ente di destinazione non abbia cessato le proprie funzioni e permanga la sua operatività.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti originariamente in forza alla Regione nel settore della formazione professionale, erano stati trasferiti nel 2001 alla Provincia dopo la regionalizzazione delle funzioni. Nel 2010 la Provincia li aveva poi assegnati all’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.p.A., della quale aveva acquisito l’intero capitale. Con la legge statale n. 56/2014, che ridisegnava l’assetto delle Province, la Provincia aveva ridotto la propria dotazione organica e, con atti del 2015, aveva individuato il personale soprannumerario da assorbire nei ruoli regionali, escludendo però i dipendenti dell’Agenzia. La deliberazione regionale impugnata, che recepiva l’elenco dei lavoratori da ritrasferire, non includeva i ricorrenti, i quali hanno quindi agito per l’annullamento deducendo violazione dei principi costituzionali e di affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia e dalla Regione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi dell’impugnazione di un atto di macro-organizzazione quale la delibera che definisce gli elenchi del personale in mobilità.
Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il processo per la maggior parte dei ricorrenti, avendo questi formalmente rinunciato al ricorso in data 22 e 23.03.2023, e per un altro dipendente, il cui ricorso non era stato riassunto dopo l’interruzione del processo per il suo decesso.
Quanto ai restanti ricorrenti, il gravame è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha osservato che gli atti provinciali presupposti – il decreto presidenziale di riduzione organica e la determinazione dirigenziale di individuazione nominale del personale da trasferire – non erano stati impugnati. Detti provvedimenti, recanti la disciplina applicabile, avevano espressamente escluso i dipendenti dell’Agenzia, postergandone la ricollocazione all’esito delle determinazioni sulla società.
Né risultava, al momento della decisione, che l’Agenzia avesse cessato di esercitare le proprie funzioni delegate dalla Regione. La mancata impugnazione degli atti presupposti e la perdurante operatività dell’ente di destinazione rendono quindi inammissibile la domanda, dichiarando il Collegio la compensazione delle spese per la peculiare complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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