Ottemperanza al giudicato previdenziale, astreinte e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1120 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine dilatorio di settore integra inottemperanza al giudicato e giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio. Al fine di assicurare l’effettività della tutela, il giudice nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna l’Ente al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Il criterio degli interessi legali esclude la manifesta iniquità dell’astreinte e ne conferma la funzione di coazione indiretta all’adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato in quiescenza, aveva ottenuto dal TAR Liguria una sentenza che accertava il suo diritto alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio con il computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.lgs. n. 387/1987 e condannava l’INPS alla liquidazione delle maggiori somme. La pronuncia, notificata e passata in giudicato, non veniva eseguita.

Un primo ricorso per ottemperanza era stato respinto, perché il termine dilatorio di ventiquattro mesi previsto dall’art. 3 del d.l. n. 79/1997, convertito in legge n. 140/1997, non era ancora decorso. Scaduto quel termine, l’Ente non provvedeva al pagamento, benché avesse dichiarato in atti l’intenzione di ottemperare. Il ricorrente ha quindi proposto un nuovo ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile. Nei casi di dimissioni volontarie, il versamento del TFS avviene dopo ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto; se la prestazione non è corrisposta nei successivi tre mesi, decorrono gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo. Poiché la cessazione è avvenuta per dimissioni volontarie, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato solo dopo il decorso di quel termine.

Accertato che il termine dilatorio era ormai spirato e che l’INPS non aveva adempiuto, il Tribunale dichiara l’inottemperanza al giudicato e ordina all’Ente di provvedere alla liquidazione del beneficio entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per assicurare l’integrale esecuzione, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore in carica della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega a dirigente o funzionario di adeguata professionalità, purché non appartenente alla sede di Genova. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, per dare corso ai pagamenti.

Sulla domanda di penalità di mora, il Tribunale richiama il principio di effettività della giurisdizione amministrativa e la previsione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo cui l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali. L’Ente è pertanto condannato al pagamento della penalità commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione della sentenza sino al completo adempimento, con richiamo a TAR Liguria, Sez. I, n. 826 del 2024, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 1794 del 2019.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, competenza TAR, parametro indeterminabile di complessità bassa, valori minimi, con condanna dell’Ente al pagamento di euro 4.427, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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