Indennità paesaggistica soggetta a prescrizione quinquennale dalla concessione in sanatoria (TAR Sicilia n. 1120 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità per danno al paesaggio prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è soggetta a prescrizione quinquennale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che le si intenda riconoscere. Il termine decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile e, dunque, dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria da parte dell’ente locale, non dal nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza. Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica consistenti nella realizzazione di opere senza i prescritti titoli hanno carattere permanente: la condotta illecita cessa solo con il conseguimento del titolo sanante. L’art. 14 della legge n. 689/1981 non si applica ai procedimenti sanzionatori paesaggistici, retti dalla disciplina speciale del citato art. 167. L’indennità ha natura ripristinatoria e si trasmette agli eredi e agli aventi causa.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato due cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per sanzioni amministrative dell’anno 2017, su ruolo regionale, relative a illeciti di abusivismo edilizio in area paesaggistica risalenti al 2002. Hanno dedotto la mancata notifica degli atti prodromici e articolato tre motivi: decadenza per violazione del termine di novanta giorni, prescrizione quinquennale e carenza di legittimazione passiva per decesso dell’autore dell’abuso.
L’amministrazione regionale si è costituita con memoria di mera forma. Il concessionario della riscossione non si è costituito. La causa è giunta in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo richiamando il parere del C.g.a. n. 372 del 2022. L’art. 14 della legge n. 689/1981 non è applicabile ai procedimenti sanzionatori per violazione delle norme a tutela del paesaggio, oggetto della disciplina speciale dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il termine di novanta giorni presuppone un accertamento d’ufficio e non è compatibile con la procedura che scaturisce dall’autodenuncia dell’interessato tramite l’istanza di sanatoria. Mancano, dunque, le esigenze di garanzia che giustificano la comunicazione tempestiva.
Il secondo motivo è stato accolto. Il Tribunale ha dato atto del dibattito sulla natura dell’indennità, tra tesi sanzionatoria e tesi ripristinatorio-risarcitoria, ma ha ritenuto di non dover prendere posizione. Ha richiamato il C.g.a. n. 214/2021, che a sua volta rinvia alla decisione n. 95/2021, secondo cui l’indennità è comunque soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dall’esigibilità del credito. Nello stesso senso ha citato i pareri dell’Adunanza delle sezioni riunite n. 449/2022 e n. 364/2022.
Quanto al dies a quo, il Collegio ha ribadito che gli illeciti edilizi e paesaggistici sono permanenti. La permanenza cessa non con il rilascio del nulla osta della Soprintendenza, come sostenuto dai ricorrenti, ma solo con la concessione edilizia in sanatoria dell’ente locale, in continuità con il TAR Sicilia n. 3214 del 2022. Poiché la sanatoria risultava rilasciata da tempo e la circostanza non è stata contestata, alla notifica delle cartelle la prescrizione era maturata. L’amministrazione non ha prodotto i provvedimenti prodromici, sicché non vi è prova di interruzione del termine.
Il terzo motivo è stato dichiarato infondato. L’indennità non ha natura afflittiva ma ripristinatoria, con funzione risarcitoria o compensativa, ed è pertanto trasmissibile agli eredi e agli aventi causa, proprietari del bene, secondo il parere del C.G.A.R.S., sez. riun., n. 178 del 2022. Il ricorso è stato accolto e le cartelle annullate, con condanna dell’Assessorato alle spese, liquidate cumulativamente, e compensazione tra ricorrenti e concessionario.
Nota della Redazione
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