Scorrimento della graduatoria di mobilità vietato per le assunzioni a termine (TAR Puglia n. 1153 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le graduatorie formate all’esito di una procedura di mobilità volontaria non sono assimilabili a quelle concorsuali e non possono essere utilizzate dall’amministrazione sanitaria per reclutare personale con contratti a tempo determinato. Per fronteggiare esigenze di sostituzione di personale assente, l’azienda deve attivare una procedura selettiva ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 70 del C.C.N.L. Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità e trasparenza. Lo scorrimento della lista di mobilità è illegittimo perché la reviviscenza dei relativi risultati non è prevista dal legislatore. Il principio dello scorrimento prioritario delle graduatorie rispetto al nuovo concorso non è estensibile alle procedure di mobilità.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti operatori socio-sanitari ed ex dipendenti a tempo determinato dell’ASL Lecce, avevano partecipato senza utile collocazione alla procedura di mobilità volontaria regionale e interregionale indetta per la copertura a tempo indeterminato di 18 posti. L’Azienda, per sostituire personale assente a vario titolo, ha convocato i partecipanti non vincitori di quella graduatoria per stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, e ha poi conferito dodici incarichi.
I ricorrenti hanno impugnato la disposizione di servizio e, con motivi aggiunti, la deliberazione di conferimento degli incarichi. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, l’impugnazione dell’atto interlocutorio, l’omessa impugnazione dell’atto presupposto e il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le eccezioni preliminari. Il ricorso collettivo è ammissibile perché i ricorrenti sono titolari di un interesse identico e sovrapponibile: accertare l’illegittimità dello scorrimento della graduatoria, cui avrebbero potuto opporre la partecipazione a una procedura selettiva pubblica. La disposizione di servizio, pur non essendo atto provvedimentale in senso tecnico, è lesiva perché solo con essa i ricorrenti hanno percepito la scelta dell’Azienda di attingere alla mobilità.
Quanto all’atto presupposto, non sussiste alcun onere di impugnazione della delibera di indizione: le censure non contestano in via generale la possibilità di attingere alla mobilità, ma la sua utilizzazione per esigenze funzionalmente incoerenti, ossia per assunzioni a termine. Il vizio di notificazione dei motivi aggiunti è stato sanato con l’integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale.
Il difetto di interesse è infondato. L’art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 richiamato dall’ASL opera per la copertura di posti vacanti in organico, non per la sostituzione di personale assente. Residuando la necessità di sostituzioni, permane l’interesse a una pronuncia di merito, anche in chiave strumentale a conformare la futura attività amministrativa.
Nel merito il ricorso è fondato. La modalità di reclutamento viola gli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e l’art. 70, comma 6, del C.C.N.L. Sanità Pubblica 2019/2021. L’art. 36, comma 2 consente contratti a termine solo per comprovate esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle modalità di reclutamento dell’art. 35, che impone procedure selettive aperte all’esterno. L’Azienda avrebbe dovuto indire un’apposita selezione, garantendo l’accesso anche a soggetti non dipendenti.
La giurisprudenza citata conferma che le previsioni sulla mobilità non consentono la formazione di graduatorie sul modello concorsuale, destinate a esaurirsi con le specifiche assunzioni cui sono finalizzate (Cons. Stato, sez. V, n. 5078/2015; Cons. Stato, sez. III, n. 6041 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 11065/2022). Inconferente è quindi l’orientamento sulla priorità dello scorrimento rispetto al nuovo concorso. Gli atti sono illegittimi e i ricorsi accolti, con condanna dell’ASL alle spese.
Nota della Redazione
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