Diniego riconoscimento titolo estero non basato su rilievi formali (TAR Lazio n. 7970 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in un altro Stato membro non può fondarsi su rilievi di carattere generale e formale, ma deve basarsi su una valutazione sostanziale delle competenze attestate dai titoli e dall’esperienza dell’interessato. A fronte di differenze sostanziali tra i percorsi formativi, le autorità nazionali sono tenute a valutare l’assegnazione di misure compensative, anche in assenza di un titolo abilitante, non potendo la mancanza di tale titolo costituire una barriera preconcetta al riconoscimento stesso. Lo Stato membro ospitante deve considerare l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale ai sensi degli articoli 45 e 49 TFUE.

Il Fatto

Una docente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di tale titolo per l’insegnamento di sostegno in Italia, sia per la scuola primaria sia per la scuola dell’infanzia. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo il titolo non abilitante e rilevando incolmabili differenze tra il percorso formativo spagnolo e quello previsto dalla normativa italiana per l’accesso al ruolo di insegnante di sostegno.

La docente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE e degli articoli 45 e 49 TFUE, nonché l’illegittimità delle valutazioni ministeriali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, resa in una situazione analoga relativa al riconoscimento di titoli di sostegno conseguiti in Spagna. La Corte ha precisato che le autorità nazionali, nell’esaminare una domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione, devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi e dell’esperienza dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale.

Il Collegio ha ritenuto che le obiezioni del Ministero non resistano al vaglio di legittimità, in quanto affidate a rilievi di carattere generale e formale, come il riferimento al “sostegno educativo” invece che al “sostegno didattico” o le modalità di svolgimento in modalità blended. Tali valutazioni non avrebbero tenuto conto della documentazione prodotta, dalla quale emergeva una diffusa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e quelle previste dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 per la formazione italiana.

Inoltre, il Ministero non aveva considerato la possibilità di individuare misure compensative per colmare le eventuali differenze formative. Sul punto, il TAR ha richiamato la giurisprudenza europea, secondo cui l’assegnazione di misure compensative è prevista non solo in caso di stretta attinenza dei programmi ma anche in presenza di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo. La mancanza di un titolo abilitante non può quindi costituire una barriera preconcetta al riconoscimento.

Quanto alla domanda relativa alla scuola primaria, essa è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo la ricorrente ottenuto il riconoscimento in pendenza di giudizio. Il ricorso è stato invece accolto per la parte concernente la scuola dell’infanzia, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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