La clausola di salvaguardia nel contratto di budget preclude l’impugnazione dei tetti di spesa (TAR Molise n. 342 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, del contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie che contenga una clausola di salvaguardia, successivamente alla proposizione del ricorso avverso i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, integra gli estremi dell’acquiescenza. Tale manifestazione espressa di volontà, con cui l’erogatore accetta incondizionatamente il contenuto degli atti di programmazione e rinuncia alle impugnazioni già intraprese, determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse. La clausola di salvaguardia è legittima in quanto funzionale al contenimento della spesa pubblica sanitaria e alla tutela del diritto alla salute, e non comprime irragionevolmente il diritto di difesa, atteso che l’operatore conserva il diritto d’azione con riferimento alle sopravvenienze.
Il Fatto
Una società operante nel settore della chirurgia ambulatoriale oculistica ha impugnato dinanzi al TAR Molise il decreto commissariale con cui la Regione aveva definito, per l’anno 2023, i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli operatori privati accreditati, nonché il conseguente schema di contratto di budget. La ricorrente lamentava la riduzione del budget per le prestazioni erogate a pazienti non residenti, la cessazione della proroga dei contratti pregressi con conseguente vuoto di regolamentazione, e la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
Dopo la proposizione del ricorso, la struttura ha sottoscritto, in data 9 ottobre 2023, il contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie per l’anno 2023, il quale conteneva all’art. 8 una clausola di salvaguardia comportante l’accettazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e la rinuncia alle impugnazioni già intraprese. La Regione e l’Azienda Sanitaria hanno pertanto eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione, ritenendo il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il DCA impugnato, adottato il 26 gennaio 2023, era antecedente alla sottoscrizione del contratto avvenuta il 9 ottobre 2023, e che il decreto risultava espressamente richiamato nelle premesse negoziali e recepito quale presupposto fondamentale del contenuto economico del contratto stesso. La controversia rientrava, quindi, nell’ambito applicativo della clausola di salvaguardia, atteso che l’atto impugnato era un provvedimento di determinazione dei tetti di spesa già adottato e conoscibile al momento della firma, oggetto della rinuncia all’impugnazione.
Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come schema tipico dell’acquiescenza, in quanto la sottoscrizione posteriore all’instaurazione del giudizio ha manifestato in modo inequivoco la volontà di rinunciare alla posizione giuridica asseritamente lesa e al diritto a ricorrere. Ha inoltre respinto l’argomento della ricorrente basato sul sopravvenuto DCA n. 115/2025 e sull’Intesa Stato-Regioni del 2025, rilevando come tali atti concernessero annualità diverse da quella oggetto del DCA impugnato e non avessero in alcun modo modificato l’assetto pianificatorio per il 2023.
Quanto ai motivi di merito, il Collegio, con argomentazioni svolte per mera completezza, ne ha affermato l’infondatezza. Ha evidenziato la natura ampiamente discrezionale delle scelte di programmazione della spesa sanitaria, sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso di specie, la riduzione del budget per le prestazioni extraregionali era giustificata dalla finalità di potenziare l’offerta per i residenti e ridurre la mobilità passiva, con un complessivo aumento del tetto di spesa in favore della ricorrente. Ha altresì ritenuto legittima l’imposizione di un tetto anche per le prestazioni extraregionali, in ragione degli effetti distorsivi che un loro sviluppo incontrollato può determinare sull’intero sistema sanitario. Ha infine disatteso il motivo concernente la violazione dei diritti partecipativi, trattandosi di atti di programmazione generale ex art. 13 della l. n. 241/1990, e ha dichiarato improcedibile il motivo relativo alla decorrenza del contratto, superato dalla rettifica apportata dal DCA n. 23/2023. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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