Informativa antimafia e custodia cautelare: sindacato del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 1398 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del Prefetto in sede di informativa interdittiva antimafia è autonoma rispetto all’accertamento penale e si fonda su un giudizio prognostico ispirato al criterio del “più probabile che non”, non già allo standard probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Ne deriva che la sottoposizione dell’interessato a una misura cautelare personale, come la custodia cautelare in carcere, se ancora attuale alla data di adozione del provvedimento, costituisce un elemento indiziario di per sé idoneo a supportare la prognosi di permeabilità mafiosa, senza che possa configurarsi una distorsione in senso sanzionatorio della funzione preventiva. L’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, può essere legittimamente adottata anche quando l’impresa non partecipi a gare pubbliche ma svolga attività private soggette a mera autorizzazione, essendo superata la netta separazione originaria tra comunicazione e informazione antimafia.
Il Fatto
L’impresa individuale ricorrente ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Cosenza il 28 agosto 2025. Il provvedimento traeva fondamento da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito di un procedimento penale della Direzione distrettuale antimafia, che aveva disvelato l’operatività di una confederazione di ‘ndrangheta e di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui la titolare dell’impresa risultava coinvolta per attività di riscossione dei crediti dello spaccio e per i rapporti con il vertice dell’organizzazione.
La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la sufficienza del presupposto cautelare, la risalenza dell’elemento indiziario, l’assenza di una condanna definitiva, la mancata confutazione delle osservazioni procedimentali e la carenza di un interesse pubblico concreto e attuale, atteso che l’impresa non svolgeva più attività economica né partecipava a gare pubbliche. Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, esaminando prioritariamente la censura relativa al contraddittorio procedimentale. Ha ritenuto la censura infondata, avendo il Prefetto dato atto dell’attivazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 92, co. 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, riferito il contenuto delle osservazioni difensive e rappresentato le ragioni per cui le stesse non erano state ritenute idonee a determinare un diverso esito provvedimentale.
Quanto al merito, il Collegio ha affermato che il giudizio del Prefetto in materia di interdittive antimafia si colloca su un piano diverso rispetto all’accertamento penale, essendo caratterizzato da una finalità squisitamente preventiva e cautelare. La valutazione della rilevanza indiziaria degli elementi sintomatici deve essere effettuata secondo il criterio del “più probabile che non”, essendo sufficiente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, basata su indizi gravi, precisi e concordanti.
In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere fosse un elemento indiziario inidoneo, rilevando che il Prefetto aveva svolto un autonomo apprezzamento delle risultanze penali. Ha inoltre respinto l’argomento della risalenza dell’elemento indiziario, in quanto la ricorrente, alla data di adozione del provvedimento, risultava ancora sottoposta alla misura cautelare, che non aveva perso la propria attualità.
Il Tribunale ha infine disatteso la tesi della carenza di interesse pubblico, valorizzando il dato della Camera di commercio che qualificava l’impresa come “attiva” e richiamando il superamento della netta separazione originaria tra comunicazione e informazione antimafia, avvenuto ad opera della giurisprudenza amministrativa e dell’introduzione dell’art. 89-bis del codice antimafia. Tale disposizione, infatti, impone al Prefetto di adottare comunque un’informazione interdittiva anche in sede di rilascio della comunicazione antimafia, a tutela dell’economia legale e della concorrenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.