Esecuzione del giudicato per indennizzo da vaccinazione: onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 1508 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il ricorrente è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del diritto azionato, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato. All’Amministrazione che eccepisca l’estinzione del diritto per integrale adempimento incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare il pagamento di quanto dovuto. La mera costituzione in giudizio, senza allegazione né documentazione dell’avvenuto adempimento, non integra la prova liberatoria. Il ricorso è pertanto fondato e si ordina l’ottemperanza, con nomina del Commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Un ricorrente ha ottenuto da un tribunale del lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per la categoria 8^ della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con condanna del Ministero resistente al pagamento, oltre interessi legali fino al soddisfo. La sentenza, corretta per due errori materiali con provvedimenti della stessa autorità giudiziaria, è stata notificata al Ministero in data 15.5.2024.

Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, come attestato in atti, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non risulta, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero.

Sul piano probatorio, il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Il ricorrente ha assolto l’onere probatorio sul fatto costitutivo, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..

Incombeva dunque sull’Amministrazione dimostrare l’estinzione del diritto per intervenuto pagamento. Il Ministero, pur costituitosi, non ha allegato di aver corrisposto quanto dovuto né ha fornito giustificazione del proprio inadempimento. A fronte della prova del credito, non risulta provata la sua estinzione.

Il ricorso è quindi accolto con ordine di integrale esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente apicale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva in un ulteriore termine di novanta giorni. Al Commissario non è riconosciuto alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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