Intervalli di accosto inferiori a dieci minuti violano la sicurezza della navigazione (TAR Campania n. 691 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni al trasporto pubblico locale marittimo che prevedono intervalli tra gli accosti inferiori a dieci minuti sono illegittime quando le imbarcazioni utilizzate non risultano qualificabili come navi veloci in base al certificato di classe. Le ordinanze delle Capitanerie di Porto che fissano le cadenze temporali di arrivo e partenza costituiscono parametro di legittimità degli atti autorizzatori, a tutela della sicurezza della navigazione. La delimitazione del quadro accosti non preclude in via assoluta il rilascio di nuove autorizzazioni, ove la delibera regionale ne ammetta la possibilità nei limiti consentiti dalla sicurezza. La diffida di un operatore concorrente che denunci la falsità delle autocertificazioni sulla disponibilità del naviglio obbliga l’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, non essendo configurabile un’azione di accertamento della decadenza prima dell’esercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

Una società di navigazione operante nel bacino di utenza dei collegamenti marittimi regionali ha impugnato il decreto dirigenziale regionale di approvazione del quadro accosti e le autorizzazioni annuali rilasciate a due società concorrenti, deducendo il contrasto con le ordinanze delle Capitanerie di Porto in materia di intervalli tra gli accosti e prospettando la decadenza delle autorizzazioni per mancata disponibilità del naviglio dichiarato.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti sopravvenuti e ha chiesto la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione sull’istanza di attivazione dei poteri di decadenza e sanzionatori. Le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e l’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso il silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. La ricorrente non contesta la regolamentazione astratta della procedura, ma il rilascio delle singole autorizzazioni: l’interesse ad agire sussiste in capo all’imprenditore che opera nel medesimo bacino di utenza e risente del pregiudizio al proprio volume d’affari. Sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5353 del 2022.

Nel merito, la prima censura è stata respinta: la delibera regionale che ha prorogato le autorizzazioni esistenti ha espressamente fatto salva «la possibilità di nuove autorizzazioni nei limiti consentiti dalla sicurezza della navigazione», sicché la delimitazione del quadro accosti non precludeva in modo assoluto il rilascio di nuovi titoli.

È stata invece accolta la seconda censura. Le ordinanze delle Capitanerie di Porto di Napoli e di Castellammare di Stabia impongono che i movimenti di arrivo siano intervallati di almeno dieci minuti, termine ridotto a cinque minuti solo per le unità veloci, individuate come tali dal certificato di classe. Poiché dai certificati prodotti dalle controinteressate non emerge la qualità di nave veloce, gli intervalli inferiori a dieci minuti violano le ordinanze e compromettono la sicurezza della navigazione. Gli atti impugnati sono stati annullati in parte qua.

La quarta censura, relativa alla decadenza per mancata disponibilità del naviglio, è stata respinta perché attiene al momento esecutivo del servizio e si colloca a valle degli atti impugnati: l’eventuale decadenza può giustificare l’esercizio del potere sanzionatorio, ma non ridonda in illegittimità dei provvedimenti autorizzatori. Il Tribunale esclude anche un’azione di accertamento della decadenza, che violerebbe l’art. 34, comma 2, c.p.a., non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Quanto ai motivi aggiunti avverso il silenzio, il Collegio ne ha affermato l’ammissibilità, non escludendo l’art. 43 c.p.a. che l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. integri un ricorso già pendente. Nel merito, l’obbligo di provvedere sussiste in relazione alla diffida concernente le presunte false autocertificazioni, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 8920 del 2019; ma anche per le altre violazioni denunciate è ravvisabile un dovere di determinarsi, in ragione della legittima aspettativa della ricorrente a conoscere le determinazioni regionali. Alla Regione è stato ordinato di provvedere entro novanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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