Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 3947 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 85 cod. proc. amm., purché sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e queste non si oppongano. Il giudice amministrativo, accertata la ritualità e la tempestività della rinuncia, non può che prenderne atto e dichiarare estinto il contenzioso. La compensazione delle spese di lite costituisce esito possibile, rimesso alla valutazione della condotta processuale delle parti, senza che la rinuncia imponga di per sé una condanna del rinunciante.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con verbale del 24 novembre 2022. Il giudizio si fondava sul riscontro, nel campione di urina, di 11-NOR-9-THC-COOH, confermato con valore di concentrazione 38.7 ng/ml, e sulla riconduzione della condotta all’uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 9, del D.M. 30/06/03 n. 198. Il ricorrente agiva per l’annullamento degli atti della procedura concorsuale per l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 16-quater d.l. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022 n. 79, chiedendo in via principale l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e, in subordine, il risarcimento del danno.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio. Nel corso del procedimento il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle controparti e sottoscritta ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., rappresentando di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il comma 3 del medesimo articolo impone la notifica della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Il Collegio ha poi verificato la sussistenza dei presupposti di legge. Agli atti risulta la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dalla parte ricorrente e dal legale che ne ha assunto il patrocinio, ritualmente e tempestivamente notificata a controparte in data 30 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026. La controparte non si è opposta alla rinuncia.

Su queste basi il Tribunale ha ritenuto di non poter che prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il contenzioso, sussistendone tutti i presupposti di legge ai sensi degli artt. 84 ed 85 cod. proc. amm. La pronuncia di estinzione assorbe ogni ulteriore domanda, comprese quella di accertamento del diritto all’idoneità e quella risarcitoria, formulate in via subordinata.

Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione avuto riguardo alla condotta processuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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