Rischio professionale tipizzato e inversione dell’onere probatorio per i militari esposti a uranio impoverito (TAR Molise n. 83 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il militare è tenuto a dimostrare di aver svolto il servizio in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale ed sia espressiva di quel rischio. I giudizi medico-legali dei comitati di verifica che si basino sull’assenza di studi scientifici dimostranti con certezza la correlazione causale risultano viziati per eccesso di potere.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, specializzato nella conduzione di automezzi, aveva prestato servizio in numerose missioni all’estero (Albania, Kosovo, Afghanistan e Libano). Dopo un intervento di tiroidectomia totale nel 2010, gli veniva diagnosticata una patologia che la Commissione medica ospedaliera di Roma ascriveva all’8° categoria della Tabella “A” del d.P.R. n. 915/1978. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 2018, escludeva la dipendenza dell’infermità dai fatti di servizio, e il Ministero della Difesa adottava il relativo decreto di diniego dell’equo indennizzo.
Il TAR Molise, accogliendo l’impugnativa, annullava tali atti con sentenza, ritenendo il parere del Comitato inficiato da difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti. In sede di rideterminazione, il Ministero della Difesa recepiva un nuovo parere negativo del Comitato reso nell’adunanza del 19.03.2024 e negava nuovamente la concessione dell’equo indennizzo. Il militare adiva quindi il giudice amministrativo in via principale con l’azione di ottemperanza, e in subordine con l’ordinaria azione di annullamento.
La Motivazione della Corte
Con la sentenza non definitiva n. 395 del 23 dicembre 2024, il TAR Molise aveva respinto l’azione di ottemperanza, disponendo la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario per l’esame delle censure di annullamento. La questione centrale riguardava la verifica della logicità, completezza e attendibilità dell’accertamento tecnico sul nesso causale tra la patologia oncologica e il servizio prestato in scenari bellici contaminati da uranio impoverito.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai fini amministrativi, il rapporto di causalità può essere accertato in termini probabilistico-statistici secondo il criterio del “più probabile che non”, senza che sia necessaria una dimostrazione di assoluta certezza scientifica. L’esistenza di un rischio specifico per il personale impiegato in tali teatri operativi è riconosciuta dagli artt. 1078 e ss. del d.P.R. n. 90/2010 e dall’abrogato d.P.R. n. 37/2009.
Il Tribunale dà atto che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, ha enunciato il principio per cui il nesso causale è considerato insito nel tipico rischio professionale, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione, la quale deve dimostrare l’esistenza di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. La Plenaria ha chiarito che il legislatore, attraverso il concetto di rischio professionale specifico, ha sollevato l’interessato dall’onere di dimostrare la correlazione medico-legale tra malattia e servizio, ribaltando il rischio della causa ignota sul Ministero.
Applicando tale principio, il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati non avevano dimostrato l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi dotati di efficacia esclusiva, rigettando immotivatamente l’istanza. Il ricorrente, invece, aveva assolto al proprio onere probatorio dimostrando la possibile esposizione all’uranio impoverito e la presenza nelle proprie cellule di nanoparticelle di metalli pesanti, conformi a quelle considerate dalla disciplina normativa sul rischio tipizzato.
Il ricorso è quindi accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. La domanda di declaratoria diretta della dipendenza da causa di servizio e del diritto all’equo indennizzo è dichiarata inammissibile, dovendo l’Amministrazione riesaminare l’istanza attenendosi ai principi enunciati ed esaurendo lo spazio tecnico-discrezionale assegnatole dalla legge. Le spese sono poste a carico del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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