Silenzio sull’istanza di revoca del divieto di detenzione armi (TAR Lombardia n. 3107 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un divieto di detenzione di armi adottato ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 è titolare di un interesse giuridicamente protetto a ottenere dall’Amministrazione il riesame della propria posizione, non potendo il divieto avere efficacia sine die. Tale interesse non è però incondizionato: il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca solo in presenza di due condizioni concorrenti, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento inibitorio e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni dall’adozione della misura. In difetto di tali presupposti non sussiste alcun obbligo di provvedere e l’inerzia dell’Amministrazione non è sindacabile come silenzio-inadempimento, dovendosi escludere che l’istanza di revoca possa essere utilizzata per eludere il termine di impugnazione del provvedimento non impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un decreto prefettizio adottato il 28 luglio 2022 ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, con cui gli è stata inibita la detenzione di armi per ritenuta carenza del requisito di affidabilità. I presupposti richiamati consistono in una querela per il reato di minaccia verso un collega di lavoro, in una condanna per rissa e in due denunce per guida in stato di ebbrezza.
Con istanza del 15 novembre 2024, successivamente sollecitata, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura la revoca in autotutela del divieto. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e per l’ordine di provvedere, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché l’illegittimità della protrazione sine die del divieto in assenza di attualità del giudizio di pericolosità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui non sussiste un obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di autotutela, trattandosi di potere discrezionale non coercibile dall’esterno mediante lo strumento del silenzio-rifiuto. L’istanza di parte ha portata meramente sollecitatoria e non impone alcun obbligo giuridico di provvedere, poiché diversamente si eluderebbe il termine di impugnazione e si comprometterebbero le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche.
Il Tribunale richiama poi l’orientamento formatosi nella peculiare materia delle armi, che riconosce l’obbligo del Prefetto di pronunciarsi sull’istanza di revoca del divieto, non potendo questo avere efficacia sine die. Il riesame è tuttavia subordinato a due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato dalla giurisprudenza in cinque anni e recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020.
Nel caso concreto nessuna delle due condizioni risulta integrata. Alla data dell’istanza erano decorsi soltanto due anni dal divieto adottato nel 2022 e il ricorrente non ha dedotto circostanze nuove e sopravvenute rispetto a quelle già valutate dall’Autorità. Manca dunque il presupposto per un rinnovato esame dell’affidabilità ai fini della detenzione delle armi.
Il Collegio ravvisa inoltre una finalità elusiva: il divieto del 2022 non è stato impugnato nei termini e l’istanza di revoca è stata presentata pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza con cui questo TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso la revoca della licenza di porto d’armi. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con declaratoria di legittimità del silenzio serbato e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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