Ottemperanza a ordinanza sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (TAR Lazio n. 1134 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza, previsto dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., è esperibile anche per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702-ter cod. proc. civ., conclusive del rito sommario di cognizione, una volta che esse siano divenute definitive. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in modo automatico: va respinta quando il carattere seriale del contenzioso, la natura della controversia, gli interessi coinvolti e le condizioni del debitore pubblico rendano la misura non proporzionata.
Il Fatto
Il giudice ordinario, accogliendo la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ha dichiarato i ricorrenti cittadini italiani e ha ordinato all’amministrazione di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
I ricorrenti hanno trasmesso all’ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese l’ordinanza, il certificato di passaggio in giudicato e gli allegati. Di fronte all’inadempimento dell’amministrazione, hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del titolo, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla somma giornaliera per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della percorribilità del rito. Osserva che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito la possibilità di esperire l’ottemperanza anche per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702-ter cod. proc. civ., conclusive del rito sommario di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., richiamando il proprio precedente sulla materia.
Su questa base, il Tribunale verifica i presupposti dell’azione. La parte ricorrente ha prodotto la prova del passaggio in giudicato dell’ordinanza decisoria del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione.
A fronte dell’allegato inadempimento, le amministrazioni intimate non hanno fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione del provvedimento. In particolare, non risulta compiuta l’attività amministrativa imposta dal giudice ordinario a seguito dell’avvenuto riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvederà entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio motiva il rigetto richiamando il carattere seriale del contenzioso, la natura della controversia, gli interessi coinvolti e le peculiari condizioni del debitore pubblico, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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